L'ammortamento e' una particolare procedura di natura contabile attraverso il quale il costo complessivo dei beni strumentali viene ripartito per tutti gli anni in cui il bene e' utilizzato.
Al fine di beneficiare di tale procedura e' necessario che il costo sia inerente l'acquisizione di beni utilizzati nell'esercizio dell'impresa e che gli stessi abbiano durata pluriennale. Inoltre in relazione ad esercizio di impresa si intendono anche le attivita' collegate all'attivita' principale che l'azienda effettua per il raggiungimento degli scopi aziendali.
Pertanto la strumentalita' del bene (ovvero l'utilizzo del bene per finalita' proprie dell'azienda) e' collegata all'oggetto sociale della ditta o societa' (di conseguenza imbarcazioni possedute da societa' che non svolgono attivita' di noleggio imbarcazioni o trasporto marittimo o altre attivita' connesse non possono essere considerati beni strumentali e pertanto non assoggettate ad ammortamento).
Lo scopo della procedura di ammortamento e' quello che l'intero costo del bene strumentale (che puo' essere ingente, basti pensare ad un macchinario, ad un immobile o ad un mezzo di trasporto) non venga inserito tra i componenti negativi in un solo esercizio economico.
Pertanto l'intero costo viene diviso per gli esercizi di utilizzo, ed ogni quota e inserita nei componenti negativi di uno degli anni di utilizzo. Una deroga a tale principio e' contenuta nel comma 5 dell'art. 102 del DPR 917/86 che prevede, in alternativa, che il contribuente possa dedurre totalmente il costo di acquisto nel solo anno in cui ha sostenuto la spesa per i beni che hanno un costo non superiore a 516,46 euro.
Qualora il bene oggetto di ammortamento venga ceduto o dismesso prima del completamento della procedura di ammortamento occorrera' calcolare l'importo della quota di ammortamento che e' possibile inserire in bilancio.
In particolare, tenuto conto che la quota di ammortamento e' annuale, andra' calcolata la frazione di quota annuale che e' possibile iscrivere tra i componenti negativi tenendo conto della data di cessione o dismissione.
Ammortamento dei beni materiali strumentali
La procedura di ammortamento viene applicata ai beni materiali di proprieta' dell'azienda e viene calcolato dalla data di entrata in funzione del bene, utilizzando gli appositi coefficienti stabiliti con decreto ministeriale.
Per l'effettuazione del cosiddetto ammortamento annuo (ossia l'ammortamento comunemente utilizzato) occorrera' infatti tener conto dei coefficienti previsti dal DM 31 Dicembre 1988 che variano in base al tipo di bene interessato ed al settore di attivita' dell'azienda.
Pertanto la tabella dei coefficienti, che viene costantemente aggiornata, riporta ad esempio che ad esempio un macchinario utilizzato in una impresa chimica possa essere ammortizzato in un a certa percentuale (ad esempio 25 %).
Qualora l'azienda abbia un codice attivita' rientrante nel settore chimico applicare la percentuale del 25 % sull'intero costo sostenuto per l'acquisto del macchinario ed effettuera' l'iscrizione della quota di ammortamento annuale in ogni anno di utilizzo del bene.
Occorre tenere ben presente che le norme stabilite a livello civilistico potranno differire da quelle di natura fiscale sia in termini di regole generali che in termini di coefficienti da applicare.
In ogni caso, in base al dettato dell'art. 102 del DPR 917/86, il periodo in cui il bene entra in funzione (qualora si tratti di beni materiali) e' il periodo in cui inizia la procedura dell'ammortamento.
Il costo che occorrera' ammortizzare e' (qualora non si tratti di beni strumentali) sara' il costo storico, al quale sara' necessario aggiungere interessi passivi, oneri accessori direttamente imputabili al bene, spese di manutenzione o riparazione direttamente imputate ad incremento del costo stesso.
Per i fabbricati strumentali occorrera' invece escludere dal costo totale il costo delle aree occupate dalla costruzione o di quelle pertinenti. Per determinare il costo delle aree occorrera' verificare se le aree sono acquistate in maniera autonoma per finalita' edificatorie o se siano acquistate per motivazioni diverse (fabbricato gia' esistente su un'area, ecc.).
Nel primo caso il costo dell'area sara' il costo di acquisto, mentre nel secondo caso sara' determinato come maggior valore tra 20 % del costo complessivo (30 % per aree industriali) e valore indicato in bilancio escludendo eventuali spese incrementative.
Beni ad utilizzo promiscuo
Per i beni utilizzati sia nell'attivita' di impresa che personalmente dall'imprenditore esistono particolari regole in materia di ammortamento. In questo caso e' stata infatti disposta una percentuale presuntiva di utilizzo del bene nell'attivita' economica, e l'intera procedura di ammortamento riguardera' questa percentuale del costo d'acquisto.
Ad esempio per i telefoni, connessioni internet fax e' stato previsto che il bene acquistato sia deducibili nella misura dell'80 % del costo di acquisto originario.
=> Legge di stabilita' . Maxi ammortamento per l'acquisto di beni nuovi per l'esercizio di attivita' professionali e di impresa.
Ammortamento dei beni immateriali
Per quanto concerne i beni immateriali il diritto ad ammortizzare il bene sorge da quando e' effettuato l'acquisto del diritto e nel costo da ammortizzare rientrano gli interessi passivi inerenti la fabbricazione interna e gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione.
Tra i beni immateriali che possono essere oggetto di ammortamento troviamo:
Software: Una prima distinzione riguarda software di base da software applicativo standardizzato. Il software di base e' in genere usato per uso diretto e si considera collegato al computer sul quale e' utilizzato.
In tal caso il costo e' ammortizzato attraverso l'aliquota propria del computer che direttamente utilizza il software.
Nel caso di software applicativo standardizzato il costo sostenuto per l'acquisto puo' essere direttamente ammortizzato in base ai previsti coefficienti ministeriali.
Diritti di concessione: Il costo sostenuto per tali diritti (ad esempio concessione per occupazione suolo pubblico, ecc.) puo' essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione prevista dalle disposizioni legislative o dal contratto (il tempo nel quale occorrera' fare l'ammortamento sara' il minore tra durata contrattuale e durata legale);
Proprieta' industriale: Per quanto riguarda i costi per brevetti industriali, diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, informazioni e formule inerenti il campo industriale, commerciale e scientifico l'ammortamento e' consentito per quote annuale non superiori al 50 % del costo per ogni esercizio.
Per i marchi di impresa il costo sostenuto sara' deducibile in quote non superiori ad 1/18 dello stesso per esercizio (ammortamento fiscale).
Infine per l'avviamento le disposizioni civilistiche prevedono un ammortamento entro un periodo di 5 anni (prevista durata superiore qualora vi siano le motivazioni) mentre per l'ammortamento fiscale e' prevista la deducibilita' in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto.
=> Con la legge di Stabilita' , avviare una attivita' di amministrazione condominiale diventa molto conveniente.