Il conduttore vessato con plurime ed infondate azioni giudiziarie ha diritto al risarcimento del danno a causa del comportamento vessatorio del proprietario della casa.
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Il caso- Il conduttore di un immobile si vedeva dichiarare dal Tribunale inammissibile l'opposizione tardivamente presentata contro l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa nei suoi confronti su richiesta della fondazione proprietaria dell'immobile medesimo.
Accanto ad altre istanze, veniva altresa'¬ rigettata la domanda risarcitoria per mobbing immobiliare.
In sede di appello, l'impugnazione del conduttore soccombente veniva integralmente respinta.
Questi proponeva quindi ricorso per cassazione, articolandolo in ben otto motivi; la censura che pero' qui rileva - e che, oltretutto, e' l'unica accolta dalla Corte di legittimita' , a differenza delle altre considerate prive di pregio e consistenza - attiene proprio alla domanda di risarcimento da mobbing immobiliare e alla carenza di motivazione sul punto della pronuncia d'appello impugnata: il ricorrente dichiarava che, da tempo, la proprietaria avesse intrapreso nei suoi confronti una serie di azioni giudiziarie - tutte infondate e temerarie, al punto da essere puntualmente rigettate -, chiaramente volte ad indurlo a rilasciare l'immobile.
Il ricorrente si sarebbe quindi ritrovato «praticamente sempre sotto perenne minaccia di sfratto per motivi ignoti», «costretto a subire un pesante stato di stress», costituendo quella sequenza di iniziative giudiziarie intentate contro il medesimo soggetto, peraltro infondate, «indebita e scorretta forma di pressione».
Il ricorrente deduceva inoltre che le condotte poste in essere dalla proprietaria violassero l'obbligo di cui all'art. 1575 c.c., che impone al locatore di assicurare al conduttore il «pacifico godimento» della cosa locata.
La Corte d'appello - lamentava il ricorrente -, «senza prendere minimamente in esame la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria», si era tuttavia limitata a dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria per mobbing immobiliare, affermando che il conduttore avrebbe, al pia'¹, potuto agire ex art. 96 c.p.c., facendo eventualmente valere la responsabilita' della locatrice «di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti che si assumono temerariamente intrapresi».
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La decisione - La Suprema Corte, come anticipato, ha accolto quest'ultima doglianza del ricorrente, giudicando «eccentrica ed effettivamente assente la motivazione [della sentenza impugnata] sulla domanda risarcitoria in questione»: nell'affermare che sussistessero i presupposti perchè il conduttore agisse ex art. 96 c.p.c. in ogni procedimento temerario avviato dalla locatrice nei confronti del conduttore, la Corte d'appello ha del tutto omesso di esaminare se, nella fattispecie in questione, si fosse configurata una reale sequenza persecutoria: anzi, chiariscono i giudici di legittimita' , «non si vede come [tale affermazione] possa attenere al cd. mobbing immobiliare, poichè nell'ipotesi in cui vi sia stata una protratta condotta illecita di molestia e pressione ['¦], l'illecito non sarebbe stato identificabile nell'avvio del singolo procedimento».
La sequenza continuativa di pressione giudiziaria. Ricorda la Suprema Corte come si configuri il mobbing in presenza di una fattispecie che si estrinsechi non in «una sola condotta, bensa'¬ [in] una pluralita' di condotte moleste e/o discriminanti, non considerate singolarmente bensa'¬ nella loro intrinseca connessione, da cui discende appunto l'illiceita' »: nel contesto lavorativo, ad esempio, il reato di mobbing si manifesta tipicamente attraverso una pluralita' di condotte, talvolta anche singolarmente lecite, preordinate ad uno scopo illecito.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato che nei suoi confronti fosse stato commesso un illecito realizzato «unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria», - circostanza per la quale si era impiegato il termine 'mobbing' -, ma il giudice dell'appello non ha proceduto ad alcun accertamento circa la configurabilita' di una tale sequenza, «come se non possa essere configurabile un illecito composto da una pluralita' di condotte poste in essere in un anche ampio lasso temporale». La previsione di una specifica tutela per il caso di lite temeraria - conclude la Corte di legittimita' - non ha nulla a che vedere con la diversa ipotesi in cui la condotta persecutoria si sia manifestata attraverso la «continuativa pluralita' di iniziative giudiziarie».
In capo al conduttore molestato deve quindi riconoscersi il diritto al risarcimento del danno subito, da liquidarsi nel giudizio di rinvio.
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