I contribuenti non hanno diritto al rimborso delle imposte pagate sugli immobili se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20463 del 28 agosto 2017, ribadendo che l'obbligo di restituzione delle eccedenze e' possibile solo quando l'errore nella quantificazione della rendita viene commessodall'Agenzia delle Entrate.
Il fatto -La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte riguardava il ricorso proposto da una societa' nei confronti della sentenza resa dal CTR Abruzzo, con la quale era stato negato il rimborso Ici per gli anni 2007 e 2011.La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 18, comma 3, della L. n. 388/2000 e dell'art. 74 della L. n. 342/2000, deducendo la retroattivita' della rettifica della rendita, richiesta dalla stessa ricorrente attraverso la procedura DOCFA e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo.
I giudici di Piazza Cavour hanno invece rigettato il ricorso alla luce dei principi pia'¹ volte affermati dalla stessa Corte di Cassazione.
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In particolare, le variazioni dellarendita catastalehanno efficacia a decorrere dall'anno successivoalla data in cui sono annotate negli atti catastali e non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali difatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente”.
Tale indirizzo, tuttavia, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui tale errore di fatto e' stato compiuto dall'Ufficio e risulti evidente ed incontestabile, in quanto riconosciuto dallo stesso Ufficio (Cass. n. 3168/2015).
Invece, nel caso di specie risulta che l'errore che ha originato il procedimento di rettifica della rendita catastale e' stato commesso dallo stesso contribuente.
Dunque, niente effetto retroattivo della rettifica e niente rimborso per gli anni precedenti.
Detto in altri termini, solo se l'errore e' attribuibile all'Ufficio, gli effetti della rettifica saranno retroattivi e, pertanto, daranno luogo al rimborso di quanto pagato in eccedenza. Al contrario, la retroattivita' (e il rimborso) e' esclusa in caso di errore commesso dal contribuente.
Ricordiamo che l'Agenzia del Territorio, con circolare n.11/2005, ha precisato in quali casi la rettifica della rendita ha effetti retroattivi e, per l'effetto, puo' dare luogo al rimborso di quanto pagato in pia'¹ a Ici, Imu, Tasi, imposte erariali.
Inparticolare, l'attivita' di riesame dell'accertamento catastale puo' essere esercitata nei seguenti casi: