Prendiamo spunto da una domanda di un nostro lettore che ci scrive: “nel condominio in cui vivo abbiamo da poco cambiato la pulsantiera del citofono che era stata rubata la scorsa estate. Nonostante il ripristino di questa parte d'impianto, i citofoni continuano a non funzionare.
La causa di questo malfunzionamento probabilmente va trovata nel fatto che dell'impianto è vecchio e c'è qualcosa che non va nelle colonne condominiali. Siccome il citofono serve, ma il disinteresse dei gli altri e dell'amministratore è tanto, mi domando se richiedendo io l'intervento dell'elettricista che ha posizionato la pulsantiera nuova il costo della chiamata è a mio carico?”.
È usuale, da parte dell'amministratore, affiggere in bacheca o comunque in luogo accessibile a tutti i condòmini, i recapiti del fornitori della compagine.
Citofono condominiale, come ripartire le spese della pulsanteria.
La ragione di tale affissione informativa sta nel consentire ai condòmini di contattare direttamente gli interessati per interventi di pronta soluzione: si pensi alle lampadine fulminate, all'ascensore bloccato, ecc.
Come si concilia questa prassi con la normale gestione del condominio e quindi fino a che punto si può spingere il condomino nel richiedere interventi da parte dei fornitori?
La soluzione al quesito è tutt'altro che netta (non è una novità in materia condominiale) in quanto le norme sull'argomento sono vaghe.
L'art. 1134 c.c., così come riformulato dalla legge n. 220/2012, è chiaro nello specificare che
“Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Non si tratta più solamente di spese, come nella precedente formulazione dell'art. 1134 c.c., ma di esecuzione di atti di gestione. Indubbiamente la chiamata di un manutentore per l'esecuzione dell'intervento è atto di gestione, sicché esso dev'essere eseguito nel rispetto della normativa vigente.
Non v'è dubbio che la messa a disposizione dei recapiti dei fornitori sia utile, ma le storture cui questa pratica si presta, in assenza di controlli intermedi sono evidenti.
Ed allora? Che cosa fare e quindi come può agire il nostro lettore? Tutto passa attorno al concetto dì urgenza: urgente è la spesa (ergo: l'intervento) che non può essere differito se non rischiando di causare danni o aggravare una situazione già compromessa.
La valutazione dell'urgenza, quindi sfugge a catalogazioni generali e va eseguita caso per caso. La rottura di un impianto di citofono in un piccolo condominio è cosa differente dalla medesima rottura in un mega complesso con più condominii. Ed allora? Allora è bene scrivere all'amministratore o comunque contattarlo per fargli presente la situazione e quindi farsi autorizzare (se l'intervento è tra quelli adottabili dall'amministratore).
Non rappresenta una spesa urgente la nomina di un tecnico per valutare lo stato di conservazione di un condominio
Nel caso in cui non sussista questa urgenza, il condomino non può ordinare alcun intervento ed al massimo potrà sollecitare amministratore e poi assemblea per adoperarsi, presentando, nel caso di inerzia di questi, richiesta all'Autorità Giudiziaria di disporre i necessari interventi.
Quindi anche per la sostituzione di una lampadina è necessario tutta questa procedura?
Sicuramente no, ma è evidente che la riparazione di un impianto citofonico è cosa ben diversa e comunque anche della sostituzione della lampadina è bene che sia data notizia all'amministratore che, per quell'intervento, si vedrà presentata fattura dell'elettricista.