Solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta e non anche gli altri condomini, essendo il rapporto tra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato.
È questo il principio di diritto applicato dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 31 luglio 2015. Il giudice partenopeo ha annullato la delibera impugnata respingendo, però, l'eccezione mossa dalla condomina in ordine alla mancata verifica, da parte del Presidente, delle deleghe conferite ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Infatti, “il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ” (Cass. civ. n. 9082/2014).
D'altronde, sottolinea il Tribunale, la circostanza che il Condominio debba provare la correttezza del controllo delle presenze ai fini della costituzione dell'assemblea non implica un sindacato generalizzato, da parte del giudice, sulla correttezza del calcolo delle presenze e delle deleghe conferite, in assenza di specifica contestazione della correttezza dell'operato del presidente da parte dell'attore.
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Il fatto – Con atto di citazione l'attrice, proprietaria di un immobile sito nell'edificio condominiale, chiedeva dichiararsi l'invalidità di tutte le delibere adottate nel corso dell'assemblea alla quale la stessa condomina, pur regolarmente convocata, non aveva partecipato. Tra i motivi di contestazione, l'attrice eccepiva la mancata verifica da parte del Presidente dell'assemblea delle deleghe conferite dagli altri condomini – necessaria per accertare la regolare costituzione dell'assemblea – senza tuttavia contestare specificatamente quali fossero le deleghe mancanti.
Il tribunale, pur accogliendo il ricorso per altri motivi legati all'assenza dei documenti giustificativi allegati al rendiconto approvato dall'assemblea, ha respinto il ricorso sul punto alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
In effetti, la delega concretizza, da un punto di vista giuridico, un rapporto contrattuale tra condomino delegante e delegato disciplinato, in assenza di disposizioni specifiche, dalle regole generali del mandato di cui agli artt. 1703 e seguenti c.c. Da ciò consegue che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini (Cass. civ. n. 2218/2013 e n.12466/2004).
Del resto, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di precisare che il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non è legittimato ad impugnare la delibera per difetto di convocazione di altri condomini, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione dell'art. 66 disp. att. c.c., anche dopo le modifiche apportate dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 (Cass. civ. n. 9082/2014).
Nel caso di specie, dunque, la condomina non era legittimata a muovere contestazione inerenti la partecipazione all'assemblea degli altri condomini a mezzo rappresentante.
Il Tribunale di Napoli ricorda altresì che, pur essendo onere del Condominio convenuto dimostrare di aver controllato le presenze ai fini della corretta costituzione dell'assemblea, è necessario comunque che il condomino che agisca per l'annullamento delle delibere formuli delle contestazioni specifiche sull'operato del presidente di assemblea. In difetto, al giudice non è consentito di sindacare in maniera generalizzata sulla correttezza del calcolo delle presenze e delle deleghe conferite.
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