Il codice civile prevede la possibilita' di revisionare le tabelle millesimali?
La risposta e' positiva e piu' nello specifico e' utile ricordare che la norma che prevede la possibilita' di revisionare le tabelle millesimali e' l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Si badi: la revisione e' attivita' volta all'adeguamento di quello strumento alla realta' dei fatti; per giungere a tale scopo il Legislatore ha previsto la possibilita' di approvare a maggioranza la revisione delle tabelle, ossia il nuovo strumento fondamentale per il corretto funzionamento dell'assemblea condominiale nonchè della ripartizione delle spese.
Differente dalla revisione e' la modifica volta a stabilire un nuovo criterio ripartizionale: tale fattispecie, infatti, va considerata come una deroga ai criteri legali o convenzionali vigenti, quindi necessitante del consenso di tutti i condo'mini.
Quali sono, per espressa previsione di legge, le ipotesi in cui si possono revisionare a maggioranza le tabelle millesimali?
Al riguardo, come si diceva, norma di riferimento e' rappresentata dall'art. 69 disp. att. c.c. che al primo comma prevede due ipotesi, cioe':
Nella prima ipotesi le tabelle millesimali non sono corrette: chi le ha redatte ha sbagliato qualcosa nel calcolo e quindi necessitano di una correzione.
=> Redazione delle tabelle millesimali, a chi affidare l'incarico?
Puo' essere accaduto che non sia stata considerata un'unita' immobiliare, che non e' stato
=> Redazione delle tabelle millesimali, a chi affidare l'incarico?
Puo' essere accaduto che non sia stata considerata un'unita' immobiliare, che non e' stato considerato un vano, ovvero che sono stati applicati coefficienti sbagliati. Insomma si dev'essere dinanzi ad un errore contenuto nella tabella.
Nella seconda ipotesi, invece, le tabelle millesimali non sono piu' attuali e non lo sono piu' nella misura indicata dalla stessa legge, ossia il valore proporzionale dell'unita' immobiliare rispetto alle parti comuni anche di un solo condo'mino e' alterato per piu' di un quinto.
Cio' quando - specifica la legge il mutamento delle condizioni - e' «conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita' immobiliari» (art. 69 disp. att. c.c.).
In queste ipotesi anche se le tabelle hanno origine convenzionale la revisione e la conseguente modifica possono essere deliberate a maggioranza ossia con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea ed almeno la meta' del valore millesimale dell'edificio.
Non solo: in tali casi, dice la norma in esame, il giudizio per la revisione puo' essere instaurato chiamando in causa l'amministratore e non tutti i condo'mini.
Cio' chiarito torniamo al punto: ove si giunga alla conclusione che le tabelle millesimali necessitino di una revisione, a chi spetta pagare il compenso alla persona incaricata della loro revisione?
La legge, sul punto, disciplina specificamente una solo ipotesi, ossia quella del mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio. In questo caso, specifica la lettera b) del primo comma dell'art. 69 disp. att. c.c. il costo della revisione delle tabelle e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Nelle altre ipotesi, sostanzialmente quelle di tabelle errate, la revisione del costo e' a carico di tutti i condo'mini, in base ai millesimi di proprieta' , salvo rivalsa, ove possibile, verso il redattore delle tabelle errate.