Finalmente una pronuncia di merito si e' occupata di una questione spesso oggetto di dibattito: chi e' il soggetto obbligato al pagamento della tassa dei rifiuti in caso di locazione di un immobile? E' obbligato a pagare il proprietario oppure il soggetto che effettivamente produce i rifiuti e quindi il conduttore?
Con decreto ingiuntivo
il Tribunale di Firenze ingiungeva al proprietario di un immobile concesso in locazione la restituzione della somma di circa mille euro a titolo di deposito cauzionale versatagli dalla societa' conduttrice dell'immobile.
Il proprietario si opponeva a tale provvedimento monitorio sostenendo il difetto di legittimazione attiva della societa' conduttrice dell'immobile, mentre nel merito:
a) sosteneva di non essere debitore di alcuna somma nei confronti dell
a) sosteneva di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della conduttrice;
b) puntualizzando che aveva provveduto alla restituzione della cauzione pari all'importo di 560 euro, mentre la restante somma di circa 1100 euro era stata trattenuta per compensare l'importo di canoni di locazione non pagati, le spese per la manutenzione dell'immobile, le spese per il pagamento delle utenze di luce e gas, nonchè le spese sostenute per il pagamento della tassa dei rifiuti.
La conduttrice si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato contestando radicalmente il calcolo per il pagamento delle utenze effettuate dal locatore senza alcun contraddittorio.
Il Tribunale di Firenze preso atto delle richieste del locatore, nonchè delle contestazioni della societa' conduttrice opposta ha stabilito:
Si precisa,inoltre, che il calcolo dell'importo della tassa dei rifiuti dovuta dal conduttore deve tener conto del periodo di effettiva permanenza dell'inquilino nell'immobile locato.
In buona sostanza la sentenza rappresenta una delle prime pronunce che affrontano il tema delle spese rispetto alle quali il locatore puo' chiedere la restituzione al conduttore trattenendo il deposito cauzionale corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
Non hanno trovato alcuno spazio, invece, le contestazioni della societa' conduttrice dell'immobile secondo la quale nel calcolo della somma da sottrarre dal deposito cauzionale non poteva comparire anche il pagamento della tassa dei rifiuti nonchè quella relativa alla manutenzione degli impianti poichè si trattava di spese non previste dal contratto.
Il Tribunale di Firenze, invece, ha stabilito
In buona sostanza la sentenza rappresenta una delle prime pronunce che affrontano il tema delle spese rispetto alle quali il locatore puo' chiedere la restituzione al conduttore trattenendo il deposito cauzionale corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
Non hanno trovato alcuno spazio, invece, le contestazioni della societa' conduttrice dell'immobile secondo la quale nel calcolo della somma da sottrarre dal deposito cauzionale non poteva comparire anche il pagamento della tassa dei rifiuti nonchè quella relativa alla manutenzione degli impianti poichè si trattava di spese non previste dal contratto.
Il Tribunale di Firenze, invece, ha stabilito in modo chiaro ed inequivocabile che il locatore dell'immobile ha il pieno diritto di trattenere dal deposito cauzionale le spese sostenute, tanto per la manutenzione degli impianti, quanto per il pagamento della tassa dei rifiuti poichè chi e' obbligato a pagare tale tassa e' colui che effettivamente produce il rifiuto a prescindere, quindi, da qualsiasi previsione contrattuale.
=> Ecco perche' anche se non si usa il garange la tassa sui rifiuti va pagata!