Danni da infiltrazione? L'assicurazione copre sia quelli causati ai beni mobili che agli immobili.
'Per l'articolo 810 codice civile sono beni le cose, intese come oggetti materiali o corporali, essendo, poi, successiva la distinzione tra beni mobili o immobili. Anche in senso non strettamente giuridico, il riferimento alle 'cose' non indica solo quelle mobili; ad esempio, nell'espressione 'curare le proprie cose', non esclude la cura degli immobili; anzi, quando si usa il termine generico 'cosa', l'intenzione di chi parla e' proprio quella di non specificare'.
Il Tribunale di Milano con Sentenza del 02.09.16, ha respinto un'eccezione formulata da parte della compagnia di assicurazione del fabbricato condominiale, la quale intendeva distinguere, ai fini della risarcibilita' ,i beni mobili (quadri, suppellettili e mobilio vari)dai beni immobili (muri, pareti, soffitti e tinteggiatura), ritenendo la copertura sussistente solo in favore di quest'ultimi.
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Il fatto. Tizio ha convenuto in giudizio il Condominio di cui fa parte, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni d'acqua avvenute nel suo immobile.Il Condominio si e' costituito in giudizio e ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla chiamata in garanzia della proprio assicuratore, con la quale, nel pregresso, aveva stipulato il contratto per la responsabilita' civile verso terzi, al fine di esserne manlevato a termini di polizza.L'assicurazione chiamata si e' costituita in giudizio, contestando integralmente le pretese risarcitorie e formulando varie eccezioni processuali e di merito.
Indi e' stata esperita consulenza tecnica al fine di accertare la causa e provenienza delle lamentate infiltrazioni, nonchè i relativi danni.Il Ctu ha determinato la causa delle infiltrazioni alla rottura di una tubazione condominiale posta nella pavimentazione, che hanno determinato l'immissione di un flusso d'acqua all'interno dell'immobile di proprieta' di Tizio.
La Sentenza.Il giudice della causa, allora, ha rilevato che il condomino e' responsabile, in via autonoma in base all'articolo2051 del Codice civile.Quest'ultimo, infatti, come custode, deve eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr.