Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione il locatore che concede in locazione un appartamento a coloro che esercitano, per proprio conto, l'attivita'
Il proprietario di tre appartamenti, dopo aver concesso in locazione gli immobili a coloro che esercitano l'attivita' di prostituzione per conto proprio, subisce il sequestro preventivo delle abitazioni disposto dal Gip e viene indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Il locatore presenta ricorso al Tribunale del riesame che, invece, ha ritenuto il locatore responsabile del reato in questione poichè le dichiarazioni testimoniali rese dai conduttori degli immobili avevano confermato che egli era a conoscenza dell'uso al quale tali immobili erano stato destinati.
Il locatore ricorre in Cassazione, che attraverso la sentenza in commento, annulla l'ordinanza del Tribunale.
Secondo la sentenza in commento il Tribunale ha erroneamente fondato i
Secondo la sentenza in commento il Tribunale ha erroneamente fondato il proprio giudizio sulla colpevolezza del locatore esclusivamente sulla base del fatto che quest'ultimo fosse a conoscenza dell'uso al quale fossero destinati gli immobili concessi in locazione.
Riguardo a tale particolare aspetto la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, sopra citata, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato effettua alcune importanti precisazioni.
Infatti la pronuncia evidenzia che gia' in passato la Corte di Cassazione ha in varie occasioni osservato che ' non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone un immobile nella propria disponibilita' ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per conto proprio la prostituzione' (Corte di Cassazione, III sez. Pen., 17.2.2014, 7338).
Inoltre, evidenza sempre la sentenza in commento, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non puo' considerarsi fatto di per sè idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione neanche laddove il locatore sia a conoscenza dell'uso che viene fatto degli immobili da parte dei conduttori. (Corte di Cassazione, III sez. Pen., 14 luglio 2013, n. 28754).
Dunque, secondo i giudici di legittimita' , affinchè al locatore possa essere contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione e' necessario anche 'il riscontro, da parte del locatore, di altri servizi in favore della prostituta' in modo da agevolare quest'ultima nell'esercizio dell'attivita' di prostituzione ( come ad esempio la ricezione dei clienti, la fornitura di materiale specifico, la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie).(Corte di Cassazione, sez. III, 21 luglio 2013, 33160).
Nel caso di specie, evidenzia la sentenza in commento, non e' stata riscontrato il compimento di nessuna di tali attivita' collaterali da parte del locatore, cosa'¬ come e' stato accertato che il canone di locazione non avesse un valore esorbitante rispetto al normale valore di mercato.
Seguendo tale ragionamento, tenendo conto della condotta posta in essere dal locatore quindi, la Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale impugnata da quest'ultimo, puntualizzando che 'laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non e' fattore di per sè idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione anche se il locatore fosse consapevole dell'uso cui l'immobile era destinato'.
In poche parole, ora, la questione dovra' essere riesaminata dal Tribunale, che in diversa composizione, alla luce delle constatazioni effettuate dalla sentenza appena commentata, dovra' rivalutare la fondatezza o meno della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo a suo tempo presentata dal locatore.
=> Se il canone di locazione non e' esagerato non si incorre nel reato di favoreggiamento alla prostituzione
In conclusione, si evince che il reato di favoreggiamento della prostituzione puo' essere contestato al locatore di un appartamento solo nel momento in cui quest'ultimo si renda artefice di azioni in grado di facilitare l'esercizio dell' attivita' , mentre il medesimo reato non puo' essere contestato al locatore che sia semplicemente a conoscenza dell'esercizio di tale attivita' illegale negli immobili di sua proprieta' .
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