La Corte d'Appello di Torino e' stata chiamata a decidere su un caso particolare, su cui non ci risultano precedenti.
L'istituzionalizzazione di un 'nuovo' organo. L'art. 1130 bis, comma 2, c.c. ha istituito il cd. Consiglio del Condominio, un organismo in realta' previsto, gia' prima della Riforma, in molti regolamenti di condominio, soprattutto nelle compagini di grosse dimensioni.
Si tratta, in sostanza, di un gruppo di comproprietari piu' ristretto rispetto all'assemblea vera e propria, che ha come unici compiti quelli di coadiuvare nella gestione l'amministratore e di controllarne l'operato(il regolamento e/o la delibera istitutiva del Consiglio stesso fissavano i limiti delle sue funzioni in relazione alle specifiche attivita' ).
=> Consiglio di condominio, compiti e composizione
Si ipotizzi che la compagine condominiale debba deliberare degli interventi di manutenzione straordinaria di notevole entita' : in presenza di complessi particolarmente ampi, l'organo assembleare, al fine di agevolare ed accelerare il processo deliberativo, puo' nominare una commissione di condomini che esamini i preventivi e le relative spese ed individui l'offerta economica piu' rispondente alle esigenze del Condominio medesimo.(Al riguardo preme tuttavia segnalare che la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che, in tali ipotesi, la scelta ed il riparto effettuati dall'organismo debbano poi essere riportati in assemblea per l'approvazione con le maggioranze prescritte: solo cosa'¬ quelle decisioni opereranno con efficacia vincolante nei riguardi di tutti i condomini - quindi anche nei confronti dei dissenzienti -, non essendo delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell'assemblea. In tal senso Cass., sez. II civ., 6 marzo 2007, n. 5130).
=> Partecipazione per delega al consiglio di condominio
La nuova disposizione ha recepito tale prassi, prevedendo che l'assemblea nomini, oltre all'amministratore, anche un Consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari.