Uno dei motivi di maggiore tensione nei rapporti di vicinato, oltre agli immancabili rumori, è connesso alla presenza di piante e piante rampicanti.
Sovente accade di leggere ed ascoltare lamentele riguardanti la presenza di piante troppo grandi che invadono casa altrui togliendo luce ed aria e creando sporcizia.
Per le piante, come sovente per gli animali, il timore di chi subisce il comportamento scorretto altrui è quello di vedersi rinfacciata una sorta di insensibilità verso il mondo vegetale.
Non si tratta di questo: chi legittimamente decide di tenere nella propria casa, nel giardino o sul balcone delle piante deve farlo nel modo prescritto dalle regole per evitare che la sua decisione non rechi disagio, disturbo o danni agli altri.
Non si tratta di mancanza di sensibilità, ma di semplice rispetto delle regole; pretenderlo non è sbagliato, ma pienamente legittimo, come legittimo è tenere le piante, purché nel modo corretto.
Entriamo nel merito della questione, insomma esaminiamo le norme che disciplinano questi casi. Per comprenderci meglio, immaginiamo, figurativamente, una pianta rampicante che da un giardino al piano terra arrivare sul balcone, ad una vite che dal gazebo del medesimo giardino finisce per arrivare sul balcone del piano superiore o ancora più semplicemente a piante invadenti. => Rapporti di vicinato in materia di confini, piante di alto fusto e le tubature di scarico
In queste circostanze le prime norme cui fare riferimento sono i regolamenti locali. Praticamente bisogna consultare il sito internet del proprio comune o recarsi presso le sedi comunali competenti (es. polizia urbana).
E se i regolamenti locali non dicono nulla in merito alle distanze delle piante dal confine?
Allora la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 892 c.c. rubricato Distanze dagli alberi, che recita:
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
In buona sostanza a seconda del tipo di piante cui si fa riferimento esiste una specifica distanza da rispettare. Chiaramente per le distanze non si parla di piccole piante da vaso (es. gerani) ma di piante più ingombranti; nonostante ciò anche per quelle piccole, in linea generale ed analogica, esiste il divieto di sconfinamento nella proprietà del vicino.
E se la pianta è stata posizionata a distanza legale (ossia nell'osservanza delle norme) ma si protende sul fondo (leggasi anche proprietà fondiaria urbana, quindi anche sui balconi) del vicino?
Al riguardo ci giunge in soccorso l'art. 896 c.c., rubricato Recisione di rami protesi e di radici, che recita:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Si badi: chi subisce l'invasione ha diritto a far tagliare dal proprio vicino, non ad operare direttamente.
=> Installazione telo verde per la privacy: apposizione del vicino legittima
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