Si sente spesso fare riferimento all'attivita' edilizia libera: che cos'e'?
Quali lavori sono compresi in questo ambito?
Quali le differenze con altri interventi edilizi?
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – altrimenti noto come testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – disciplina i titoli abilitativi necessari per gli interventi di natura edilizia sugli edifici, nonchè sugli impianti a loro servizio.
In particolare a disciplinare l'attivita' edilizia libera e' l'art. 6 del testo unico.
Partiamo dalla definizione: con la locuzione attivita' edilizia libera s'intende fare riferimento a quegli interventi edili che non necessitano di alcuna comunicazione/abilitazione all'ente comunale.
Chi intende eseguire determinati lavori rientranti in quest'ambito puo' farli eseguire, come si suole dire, da un giorno all'altro, senza cioe' interessarne il Comune.
=> La modifica delle tramezzature interne di un appartamento e' una attivita' di edilizia libera
Quali sono i lavori che non necessitano di alcuna comunicazione? Ad individuarli e' l'art. 6 del succitato d.p.r. n. 380/01. Essi sono:
La differenza sostanziale rispetto agli interventi che necessitano di abilitazioni o comunicazioni sta nella particolare semplicita' e/o rilevanza sociale degli stessi.
Nell'elencarli, la norma fa salvo il rispetto delle altre normative di settore, quali ad esempio quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Detta diversamente: il fatto che l'attivita' edilizia non necessiti di comunicazioni/abilitazioni non sta a significare che nell'affidamento dell'incarico all'impresa non si debbano rispettare le norme dettate dal d.lgs n. 81/08 (es. consegna al committente del DURC, ecc.).
Facciamo un esempio: Tizio ha deciso di ripitturare le pareti interne della propria abitazione.
Egli potra' rivolgersi all'impresa prescelta e concordare l'inizio dei lavori senza dover comunicare nulla all'amministrazione comunale. E' bene comunque fare presente che oltre alle norme di settore come quelle appena succitate l'art. 6 del d.p.r. fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Cio' vuol dire che prima d'iniziare i lavori che si ritiene ricadano nell'ambito dell'attivita' edilizia libera e' bene consultare l'ufficio tecni
Nell'elencarli, la norma fa salvo il rispetto delle altre normative di settore, quali ad esempio quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Detta diversamente: il fatto che l'attivita' edilizia non necessiti di comunicazioni/abilitazioni non sta a significare che nell'affidamento dell'incarico all'impresa non si debbano rispettare le norme dettate dal d.lgs n. 81/08 (es. consegna al committente del DURC, ecc.).
Facciamo un esempio: Tizio ha deciso di ripitturare le pareti interne della propria abitazione.
Egli potra' rivolgersi all'impresa prescelta e concordare l'inizio dei lavori senza dover comunicare nulla all'amministrazione comunale. E' bene comunque fare presente che oltre alle norme di settore come quelle appena succitate l'art. 6 del d.p.r. fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Cio' vuol dire che prima d'iniziare i lavori che si ritiene ricadano nell'ambito dell'attivita' edilizia libera e' bene consultare l'ufficio tecnico comunale. Lo stesso discorso vale, chiaramente, anche per attivita' che si ritiene siano soggette a comunicazione.
Molti comuni prevedono comunque la possibilita' di inviare una comunicazione facoltativa.