Spesso nei condomini, ma in generale nelle costruzioni si sente parlare di piano ammezzato.
Che cos'e' esattamente il piano ammezzato?
Come lo si deve considerare, ad esempio, in relazione alle spese di pulizia e manutenzione delle scale e dell'ascensore?
Partiamo dalla definizione.
Il piano ammezzato, chiamato anche mezzanino, e' quel particolare piano interposto tra il piano terra ed il primo piano di un edificio, che, in ambito architettonico, non viene conteggiato nel computo complessivo dei piani.
Esso, solitamente, ha un'altezza inferiore a quella degli altri piani ed e' destinato ad attivita' commerciali/professionali. Tale destinazione, tuttavia, non e' esclusiva o imposta dalla legge, ma pia'¹ semplicemente frutto di scelte del costruttore dell'edificio in relazione alla volumetria utilizzabile ed alle destinazioni urbanistiche sfruttabili.
Nulla vieta, naturalmente, che le unita' immobiliari ubicate al piano ammezzato possano essere destinate a civile abitazione laddove ne abbiano le caratteristiche di altezza previste dalla legge (per un approfondimento si veda anche Voce, Mezzanino in Wikipedia).
Anche ai fini catastali, i piani ammezzati vengono identificati come piani intermedi (normalmente tra il piano terra ed il primo piano, fonte: => CONSIGLI PRATICI PER LA REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE)
Dal punto di vista condominiale, l'esistenza del piano ammezzato consente di focalizzare l'attenzione, in particolar modo, sulla disciplina della ripartizione delle spese, con specifico riferimento alle spese per la pulizia delle scale e per la manutenzione dell'ascensore.
S'e' detto che, in termini architettonici il piano ammezzato non e' considerato un vero e proprio piano nel computo dei piani totali.
La situazione e' differente in relazione alle tabelle millesimali. Nessun dubbio sull'inclusione nella tabelle di proprieta' , altrimenti nota come tabella generale, delle unita' immobiliari di proprieta' esclusiva allocate al piano ammezzato.
Nel calcolo delle tabelle, la posizione al piano ammezzato (si ricordi, altrimenti detto mezzanino o intermedio), comportera' l'applicazione di un particolare coefficiente di piano, la cui valutazione andra' effettuata dal tecnico incaricato della redazione delle tabelle stesse.
Ricordiamo che la circolare del Ministero dei Lavori pubblici riguardante le tabelle millesimali per edifici in cooperativa, specificava vari coefficienti di piano, non considerando espressamente il piano ammezzato.
Rispetto alle tabelle scale ed ascensore, non si puo' non considerare il contenuto del secondo comma dell'art. 1124 c.c. che - in relazione alla valutazione dell'altezza (elemento fondamentale per il calcolo di questa tabelle millesimale) - recita:
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.
Nessuno specifico riferimento al piano ammezzato, ma non puo' escludersi la sua presenza all'interno del calcolo, posto che esso contribuisce all'altezza dell'edificio. Minore valore millesimale gli dovra' essere attribuito nel caso in cui l'ascensore non prevedesse la sosta al piano ammezzato.
=> L'unita' immobiliare sita all'ultimo piano dell'edificio: il caso del piano attico. Peculiarita' e incidenza sui criteri di ripartizione delle spese.