In tema di condominio, qualora un condomino impugni una delibera condominiale relativa al bilancio consuntivo e successivamente l'assemblea condominiale, pronunciandosi sulla proposta transattiva avanzata dal dissenziente, deliberi la verifica del debito contestato, intervenendo di fatto sulla precedente delibera con l'esclusione di alcuni punti, deve considerarsi cessata la materia del contendere tra le parti, cosa'¬ come accade per le societa' di capitali.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 2470 del 24 luglio 2015, ove e' stato precisato che e' applicabile per identita' di ratio all'ente di gestione la disciplina ex articolo 2377 c.c. dettata in materia di societa' di capitale per cui la decisione sostituita fa cessare la materia del contendere.
Questi i fatti di causa. Un condomino, in qualita' di proprietario di quattro appartamenti, di cinque garage e di un altro spazio di un edificio condominiale, con ricorso impugnava una delibera assunta all'unanimita' ove veniva approvato il bilancio consuntivo. In particolare, il ricorrente chiedeva l'annullamento della delibera, in quanto, nonostante il suo dissenso, questa era stata espressa in violazione dei principi di chiarezza e intelligibilita' delle voci di entrata e di spesa, nonchè con l'errata individuazione delle somme poste a suo carico.
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Costituendosi in giudizio, il condominio resistente, dopo aver contest
Costituendosi in giudizio, il condominio resistente, dopo aver contestato le pretese del condomino ricorrente, preliminarmente eccepiva la tardivita' del ricorso per mancato rispetto dei termini di legge di cui all'articolo 1137 c.c.; nel merito, contestava l'avversa domanda, in quanto trattandosi di delibera di approvazione di rendiconto annuale, questa poteva essere impugnata solo per ragioni di legittimita' e non di merito, come previsto dall'art. 1137, commi 2 e 3 del c.c.
Nel corso del giudizio, il ricorrente evidenziava al giudice adito l'esistenza di trattative per la definizione amichevole della controversia (nuova delibera); per tali motivi, lo stesso chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, Il giudice sardo, in sentenza, pur dichiarando cessata la materia del contendere, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del condominio che ha citato in giudizio.
Difatti, in corso di causa, e' emerso che il condomino ricorrente non aveva partecipato alla votazione della delibera ritenendo che questa non rispettasse i principi di chiarezza e intelligibilita' delle voci di entrata e di spesa errata nell'individuazione delle voci poste a suo carico e che, nella successiva delibera intervenuta in corso di causa, lo stesso condomino aveva solo approvato la verifica, attraverso un comitato congiunto nominato dalle parti, della sussistenza del debito indicato con esclusione delle voci relative all'acqua e al travetto.
Per meglio dire, la successiva delibera, pur non revocando quella oggetto di giudizio, tuttavia, ha effettivamente fatto venir meno la situazione di contrasto esistente tra le parti, quantomeno in relazione alle doglianze espresse nel ricorso.
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Quindi anche se non si e' trattato di una revoca della precedente delibera, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma sicuramente e' venuto meno il suo interesse di una pronuncia di merito al riguardo, tale da far cessare la materia del contendere.
Sul punto, il giudice adito, nella pronuncia in commento, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza, ha precisato che quanto alla cessazione della materia del contendere, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. - dettato in tema di societa' di capitali ma, per identita' di 'ratio', applicabile anche in materia di condominio - 'la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformita' della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere' (Cass. n. 11961 del 28.6.2004).
Inoltre, quanto al merito della questione, e' emerso che difficilmente si sarebbe pervenuti ad un accoglimento del ricorso. Difatti, in contestazione, tra le altre cose, vi era infatti il fatto che la situazione contabile fosse stata rappresentata da un semplice foglio di cassa; sul punto, il giudice ha evidenziato come pia'¹ volte sul tema si e' espressa la giurisprudenza di legittimita' sostenendo che «per la validita' della delibera di approvazione del bilancio preventivo, in ambito condominiale, non sia necessario che la relativa contabilita' sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle societa' , ma sia invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione». (In tal senso Cass, n. 1405 del 23 gennaio 2007 e n. 15401 del 4 luglio 2014).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, la domanda del condomino ricorrente e' stata rigettata con condanna alle spese a favore del condomino resistente.
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