Breve analisi di alcuni effetti 'indesiderati' che potrebbero discendere dalla legge delega di riforma della magistratura onoraria
=> La ripartizione di competenza tra tribunale
=> La ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace in materia condominiale
Il Giudice di Pace - con questa riforma - sarebbe cosa'¬ competente alla trattazione delle cause sia ordinarie che di giurisdizione volontaria in materia condominiale (tra queste ultime, ebbene ricordare, si annoverano le procedure di
=> La ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace in materia condominiale
Il Giudice di Pace - con questa riforma - sarebbe cosa'¬ competente alla trattazione delle cause sia ordinarie che
=> La ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace in materia condominiale
=> La ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pac
=> La ripartizione di compet
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Il Giu
Il Giudice di Pace - con questa riforma - sarebbe cosa'¬ competente alla trattazione delle cause sia ordinarie che di giurisdizione volontaria in materia condominiale (tra queste ultime, ebbene ricordare, si annoverano le procedure di nomina e revoca dell'amministratore dei condomini).
In questo modo la trattazione della materia viene sottratta del tutto alla cura della magistratura togata, cioe' di quella parte della magistratura formata da giudici che hanno vinto un concorso pubblico regolato dalle norme dell'ordinamento giudiziario.
=> Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale
Esame del regime preesistente. Per cogliere la portata della 'testo normativo' bisogna fare allora un passo indietro e valutare il regime preesistente di ripartizione delle competenze tra uffici giudiziari.
Attualmente, il Giudice di Pace e' competente a trattare le cause condominiali che:
1. abbiano valore non superiore a 5.000 euro (si pensi, ad esempio, alla controversia afferente la impugnazione di una delibera di ripartizione della spesa e alla quota imputata ad un condo'mino inferiore a tale importo);
2. nonchè quelle per materia -afferenti'alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case' di cui all'articolo 7, comma 3, n 2 codice procedura civile (si pensi, in questo caso, alla disciplina delle modalita' d'uso del parcheggio condominiale). Non solo: tra queste ultime sono state fatte rientrare,nella competenza del Giudice di Pace,anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condo'mini, siano comunque legittimati all'uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalita' d'uso d'un cortile condominiale anche il mero titolare d'una servita'¹ di passaggio - diritti reali.
=>Uso parti comuni: se si va in causa quando ci si deve rivolgere al Tribunale e quando al Giudice di pace?
Alcuni effetti indesiderati della riforma. Tutto cio' premesso, adesso esaminiamo quale potrebbero essere gli scenari futuri in caso di approvazione definitiva del testo normativo in disamina. Ad opinabile parere di chi scrive, tra i possibili effetti che potrebbero discendere dalla riforma, ove approvata nella sua interezza, vi potrebbe essere - innanzitutto - quello dalla soppressione dell'istituto della mediazione in materia condominiale, inteso come tentativo obbligatorio da esperire prima dell'esercizio dell'azione giudiziaria avanti al 'nuovo' Giudice di Pace. In giurisprudenza di merito, allo stato, sembra di fatti consolidato l'orientamento per cui i procedimenti giudiziali di competenza dell'Ufficio predetto non siano assoggettabili al tentativo obbligatorio di mediazione di cui al Decreto legislativo 28/2010, in quanto lo stesso decidente e' gia' un giudice conciliatore (tra le tante, cfr, Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 23.03.2012; Civitanova Marche 2013).
=> La 'trappola' della mediazione nelle liti aventi ad oggetto le delibere assembleari
In punto e' stato argomentato che l'articolo 320 cpc contiene delle disposizioni espresse in ordine all'obbligo del tentativo di conciliazione come sopra evidenziato. Detta norma non e' stata abrogata nè modificata dalla legge istitutiva della media conciliazione in materia condominiale (D.lgvo nr 28/2010).
Consegue - sempre secondo tale orientamento - che l'applicazione dell'istituto della mediazione per le materie di competenza del Giudice di Pace determinerebbe una duplicazione di quanto gia' assegnato all'Ufficio in disamina e potrebbe finire per ostacolare la celerita' del processo e la sua ragionevole durata, alla stregua dei parametri di cui all'articolo 111 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Cosa prevede la riforma sul merito?In realta' non molto. Anzi, a tutto concedere, risulta 'ambigua' nelle sue determinazioni al riguardo. Ed invero, il testo licenziato dal Senato prevede, da una parte, il riconoscimento alla magistratura onoraria di una indennita' per ogni verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi e, dall'altra parte, il compito di provvedere, in luogo del Presidente del Tribunale, all'omologazione dei verbali di conciliazione redatti in sede di mediazione (cfr, articolo 7 cpc per come se ne prevede la modifica).
Conclusioni finali. Ora, e' chiaro che tutto quanto riportato nel testo in commento e' da prendere con le pinze, siccome puo' essere ancora del tutto modificato, se non stravolto.
Alcune indicazioni di massima sulle intenzioni del legislatore pero' sono gia' emerse; si pensi a quella che ci siamo permessi qui di propinare in tema di mediaconciliazione, con tutte le incertezze del caso. Dall'altra parte, le associazioni di categoria (tra cui, si annoverano Confedilizia e la UPPI) hanno gia' preso posizione rispetto al tenore del provvedimento in modo deciso, chiedendo alla 'Politica' di ripensare l'approccio alla materia 'condominio degli edifici'e di non demandare la trattazione delle cause ad essa relativa esclusivamente alla magistratura onoraria.