Nel condominio in cui vivo uno dei miei vicini, per ragioni di lavoro, si è trasferito fuori città da qualche mese.
Di tanto in tanto torna, mi ha detto che la residenza è sempre nella sua casa, giacché si tratta di un trasferimento temporaneo.
Il problema è solamente uno: la cassetta della posta strapiena e la “montagna” di corrispondenza poggiata fuori. C'è talmente tanta corrispondenza non ritirata che la cassetta non ne contiene più e quindi il postino la poggia dove gli capita.
Accade poi che non sempre tutti prestino attenzione e quindi il “cumulo” si sparga in ogni dove nell'atrio d'ingresso.
Che cosa è possibile fare in questi casi?
Ben p
Ben poco, se non chiedere al condomino, eventualmente anche con una lettera di diffida, di prestare attenzione alla propria corrispondenza.
Sicuramente nessuno condomino e nemmeno l'amministratore o il portiere possono distruggere o buttare la corrispondenza. Si tratterebbe di un reato, esattamente quello previso dell'art. 616 del codice penale, che recita:
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per 'corrispondenza' s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
La sottrazione o distrazione della corrispondenza, ai fini della configurazione del reato devono essere fatte al fine di prendere cognizione o farla prendere ad altri. Non commette tale reato chi si impossessa temporaneamente della corrispondenza al fine di consegnarla al diretto interessato assente. In un caso simile a quello indicato, in sostanza, raccogliere e conservare la corrispondenza non sarebbe reato se tutto ciò fosse finalizzato a consegnare al momento della presenza in condominio. Ad avviso di chi scrive, però, è bene assumersi un compito del genere solamente previo accordo con l'interessato.
Il reato, invece, si configura se un condomino prende la corrispondenza del proprio vicino e la getta nella spazzatura. Si tratta di reati punibili a querela, ossia su istanza della persona offesa e quindi del condomino che s'è visto sottrarre le missive.
E quindi?
Ad avviso di scrive, la soluzione migliore è quella di domandare al proprio vicino maggiore attenzione, facendola anche con una formale diffida, volta a chiedergli di fare in modo che la sua corrispondenza non divenga non problema per le parti comuni e quindi per gli altri condòmini. Diffida che è meglio consegnare a mani visto lo stato della sua corrispondenza.