Con l'approssimarsi della fine dell'anno si avvicinano anche le scadenze per il pagamento di IMU e TASI, qualora dovute. Dal nuovo anno, come noto, dovrebbero cambiare alcune cose e molti (si spera) non
Con l'approssimar
Con l'approssimarsi della fine dell'anno si avvicinano anche le scadenze per il pagamento di IMU e TASI, qualora dovute. Dal nuovo anno, come noto, dovrebbero cambiare alcune cose e molti (si spera) non dovranno più prendere nota di alcune scadenze per il versamento dell'IMU.
=> Abitazioni all'estero e riduzione delle tasse
Il 16 dicembre segna la deadline per il versamento del saldo dell'Imposta municipale propria (IMU) e della TASI. Interessati al versamento della seconda o unica rata della Tasi sono i contribuenti che possiedono o detengono (a qualsiasi titolo) fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, ad esclusione di chi possiede terreni agricoli. Per chi ha già effettuato nel corso dell'anno il versamento della prima rata entro mercoledì 16 dovrà versare il saldo, diversamente sarà fatto in una unica soluzione qualora il Comune sia stato “ritardatario” nella deliberazione dell'aliquota applicabile (nel qual caso è applicata l'aliquota base dell'1 per mille). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o bollettino postale centralizzato. La scelta dell'uno o dell'altro è indifferente ma se il contribuente possiede immobili in più comuni dovrà necessariamente fare più versamenti con bollettini diversi e, dunque, con un aggravio di spesa. Con l'F24 il problema è invece superato a monte poiché è possibile indicare in ciascun rigo della relativa Sezione del modello il codice (catastale) del comune cui si riferisce il versamento.
I codici tributo da utilizzare sui modelli variano a seconda della tipologia di immobile: abitazione principale e relative pertinenze (3958), fabbricati rurali ad uso strumentale (3959), aree fabbricabili (3960) e altri fabbricati (3961). Per i ritardatari sarà invece necessario calcolare anche gli interessi (3962) e le eventuali sanzioni (3903).
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del saldo dell'Imu dovuta per l'anno in corso. I soggetti interessati sono, come noto, i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili. La rata da versare è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'anno solare calcolata applicando le aliquote deliberate da ciascun comune. Bisognerà tenere conto, quindi, di quanto già versato come prima rata a giugno. Le modalità di versamento sono le stesse previste per la Tasi ma districarsi tra i codici tributo non è sempre semplice. I principali che saranno utilizzati riguarderanno, infatti, l'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c. 7, del D.L. n. 201/2011 – codice 3912), sui terreni (3914 o 3915 se per lo Stato), sulle aree fabbricabili (3916 o 3916 se per lo Stato)
In ultimo, il 31 dicembre scade invece il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il 1° dicembre o tacitamente rinnovati da tale data, per i quali non è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca. Il versamento va fatto tramite modello F23 oppure, per i contratti di locazione o affitto di beni immobili, con modello “F24 versamenti con elementi identificativi” noto come “F24ELIDE”. E' bene ricordare che l'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata (entro 30 giorni) prima della registrazione ed una copia dell'attestazione di versamento deve essere consegnata, poi, all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle entrate unitamente alla richiesta di registrazione. Ovviamente, se la registrazione avviene telematicamente il pagamento è ad essa contestuale.
Ecco in sintesi le date da appuntarsi: