'La domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per una procedura illegittima da parte del creditore o dell'Ente, puo' essere avanzata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. e presuppone percio' l'istanza di parte, nonchè l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui e' stato eseguito il provvedimento viziato e della mancanza della normale prudenza in capo all'Agente della riscossione. Ne consegue che, pero', non sono risarcibili le insoddisfazioni costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perchè bagatellari'. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016 in merito alla responsabilita' del creditore per aver attivato una procedura illegittima.
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I fatti di causa. Il Tribunale di Taranto, accogliendo le domande di Tizia nei confronti della Societa' Gestione Entrate e Tributi, dichiarava la nullita' dell'iscrizione di un atto amministrativo e condannava la societa' al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Avverso tale pronuncia, la societa' proponeva impugnazione in appello; la corte territoriale, con sentenza rigettava la domanda e confermava la condanna della societa' al pagamento del risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Per le ragioni esposte, la societa' proponeva ricorso per cassazione.
Il pignoramento immobiliare. E' una procedura che permette, nei casi in cui il debitore sia intestatario di uno o pia'¹ beni immobili, di pignorare e vendere all'asta il bene per soddisfare il credito. In linea generale, i creditori possono intraprendere una procedura esecutiva per qualsiasi importo (sempre che ne abbiano una reale convenienza economica), tuttavia bisogna distinguere se ad azionare l'esecuzione forzata e' un agente della riscossione (Equitalia) oppure un privato.
Nel caso di pignorame
Nel caso di pignoramento del creditore privato, in base all'art.2740 c.c. 'il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri', quindi, i creditori privati (come banche, fornitori, ecc.) potranno ipotecare e procedere alla vendita di un bene immobile del debitore, come un terreno o la casa (anche se sia la prima dove egli ha stabilito la propria residenza). In tale situazione, non esiste alcun limite quando si tratta di tali soggetti, che possono procedere, cosa'¬ come avviene per i pignoramenti mobiliari e presso terzi per qualunque importo, anche di basso ammontare, sempre che ne ravvisi l'utilita' .
Nel caso di pignoramento di Equitalia, in questo caso sono presenti dei limiti: in base al 'genere', sara' pignorabile l'immobile, anche unico, adibito a studio professionale, oppure dato in affitto a terzi ma non l'unica casa adibita ad abitazione; in base al 'valore', prima del pignoramento dovra' sempre iscrivere ipoteca; tale ipoteca potra' essere iscritta solo per un debito superiore a 20.000 euro e, infine, il pignoramento potra' essere avviato solo per un debito superiore a 120mila euro.
Il pignoramento illegittimo. In generale, il pignoramento di un immobile e' sempre lecito quando sorretto da un valido titolo esecutivo (ossia una sentenza, un contratto di mutuo, un decreto ingiuntivo, ecc.). Diverso e', pero', il discorso quando il titolo esecutivo viene revocato a seguito di un'opposizione, perchè ritenuto insussistente o illegittimo. In tal caso, non solo l'eventuale pignoramento deve essere revocato, ma al debitore che, per causa di tale pignoramento, non abbia potuto pagare i propri debiti con lo stesso o altri soggetti, e' dovuto anche un risarcimento del danno (Cass. sent. n. 10518/2016).
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L'orientamento della responsabilita' aggravata. In giurisprudenza e' ormai pacifico che l'art. 96 c.p.c. disciplina una responsabilita' in capo al soccombente che, all'interno del processo, abbia compiuto un'attivita' qualificabile quale 'illecito processuale', quando il comportamento assume modalita' illecite sostanziandosi nell'abuso del diritto di agire o resistere in giudizio. Una responsabilita' speciale rispetto alla generale norma di cui all'art. 2043 c.c. e devoluta al giudice cui spetta conoscere il merito della controversia (Cass. n. 17523 del 2011). Sicchè, per le suesposte considerazioni, secondo una recente sentenza (Corte di Cassazione con la sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016) non sussiste alcuna ragione per cui le norme sulle responsabilita' patrimoniali non possano trovare un limite nell'abuso del diritto. A dire della Cassazione, il novellato art. 111 Costituzione (giusto processo) comporta l'ingiustizia di un processo che sia esito di un abuso del diritto, derivante dall'utilizzo, in modo sproporzionato, dei mezzi di tutela. Quindi il mancato utilizzo della «normale prudenza» nell'aggressione dei beni del debitore - prevista dall'articolo 96 c.2 del codice di procedura, - e cioe' il superamento di un terzo del valore del credito (articolo 2875 del codice civile), fara' scattare le sanzioni processuali; ne discende che Iscrivere un'ipoteca sproporzionata comporta la responsabilita' aggravata del creditore.
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I precedenti del risarcimento del danno da stress da Fisco. Nel momento in cui viene provato che l'Amministrazione ha agito per negligenza (colpa), attivando in questo senso una serie di attivita' a danno del contribuente (pignoramento), deve essere risarcito il danno da stress. Questo e' il principio di diritto emerso dalla Ctp di Roma con la sentenza 52/26/08 che ha condannato l'Amministrazione per lite temeraria. Nel caso in esame il debito riveniva dalle imposte non pagate da una signora la cui eredita' era stata esplicitamente rifiutata dalla figlia. I giudici, pertanto, oltre a rifarsi all'articolo 2043 del Codice civile e 96 co. 2 c.p.c. , hanno voluto riconoscere al contribuente anche un danno morale connesso al «patema d'animo e allo stress» determinati dalla tenace resistenza delle Entrate, nonchè dell'impossibilita' di rinegoziare il contratto di mutuo sull'immobile a causa della illegittima iscrizione ipotecaria. In altra pronuncia Ctp di Milano n. 314/15/07 e' stato evidenziato che l'Ufficio, pur trovandosi dalla parte del torto, ha continuato ad avanzare in maniera scriteriata le pretese verso il cittadino. Tuttavia, le argomentazioni delle Entrate, sono state considerate come inopportune e gravemente pregiudizievoli per la conservazione di un corretto rapporto tra amministrazione e contribuente, trattato senza il doveroso rispetto e addirittura con ironia in deciso contrasto, quindi, con quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
Il ragionamento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12413 del 16 giugno 2016. La sentenza in esame non esclude a priori il risarcimento da stress, ma lo elimina solo 'in quei casi in cui non vi sia un pregiudizio effettivo e percepibile'. Invece, laddove le conseguenze del comportamento illegittimo di Equitalia siano gravi e possano essere quantificate, allora e' possibile chiedere l'indennizzo al giudice, insieme all'atto di ricorso. Questo e' il tipico caso di un pignoramento immobiliare illegittimo (es. ipoteca su una casa che blocca le trattative di vendita). Affinchè sia possibile richiedere il risarcimento, occorre chi vi sia la c.d. responsabilita' processuale aggravata dell'Ente intesa come mala fede o colpa grave. In questi casi, ne discende che 'il giudice tributario puo' conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., , potendo, altresa'¬, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva 'temeraria', in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessita' di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilita' processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto'. (In tal senso Cass. S.U. n. 13899/13, nonchè da Cass. n. 3003/14, n. 27534/14 e, da ultimo, ord. n. 3376/16).
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commenti ha rigettato il ricorso della contribuente in quanto, per i giudici, non erano risarcibili comunque i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perchè bagatellari.
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