Il Condominio non deve risarcire il proprietario della cantina allagata, se il danno e' stato causato da un rigurgito di acqua piovana proveniente dall'impianto fognario, dovuto ad un'intensa pioggia di carattere eccezionale.
Il principio di diritto applicabile e' quello per il quale: “l'eccezionalita' ed imprevedibilita' delle precipitazioni atmosferiche possono configurare casa fortuito, idoneo ad escludere la responsabilita' per il danno verificatori, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento”.
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Nel caso di specie, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21531 del 15 settembre 2017, ha escluso la responsabilita' del condominio per i danni lamentati dal proprietario di una cantina posta nel seminterrato dell'edificio condominiale, allagata dopo un violento temporale.
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Secondo il proprietario della cantina, l'allagamento era stato causato dal malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni, consistiti nella perdita di numerose bottiglie di vino pregiato e di derrate alimentari.
Dalla consulenza tecnica era invece emerso che l'allagamento non era riconducibile al malfunzionamento dell'impianto fognario, bensa'¬ ad unrigurgito di acqua piovana dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione meteorica. E sulla base di tali risultanze, sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano respinto la domanda risarcitoria del condomino.
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Decisione che e' stata confermata anche dalla Suprema Corte.
Le pur riscontrate carenze dell'impianto fognario condominiale – osservano gli Ermellini – non sono state, nella fattispecie, la causa dei danni lamentati dal condomino, essendo l'allagamento della cantina riconducibile alla “consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, all'epoca del fatto”.
Per superare tale affermazione – prosegue la Cassazione – il condomino avrebbe dovuto dimostrare che la presenza delle valvole antirigurgito (o l'adozione di altri accorgimenti) relativamente all'impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno. Argomentazioni che, pero', non sono state fornite.
Allo stesso modo, per superare la valutazione circa l'eccezionalita' della pioggia e circa la sua idoneita' a determinare comunque l'allagamento della cantina, il condomino avrebbe dovuto individuare i vizi dell'impianto fognario condominiale, gli interventi necessari per riportalo alla piena funzionalita' e la sufficienza di questi interventi ad evitare o limitare i danni in caso di allagamenti eccezionali. Nulla di tutto cio' e' stato dedotto dal ricorrente, che si e' limitato ad affermare che la gli allagamenti della cantina si verificavano “ad ogni pioggia”.
Al condomino non resta che pagare le spese del giudizio.
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Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it
CortediCassazione_sentenza_21531_2017.pdf