Va rimossa la canna fumaria ad uso esclusivo, realizzata dal singolo condomino sul lastrico solare comune senza l'autorizzazione dell'assemblea, richiesta dal regolamento di condominio. E' quanto deciso dal Tribunale di Roma che, con sentenza 1187 del 17 gennaio 2018, ha accolto la domanda del Condominio e condannato il condomino a rimuovere il comignolo che aveva installato sulla terrazza condominiale.
=> La canna fumaria deve essere rimossa se altera l'estetica del fabbricato.
In genere e' consentito realizzare una canna fumaria sul lastrico comune anche da parte del singolo proprietario, purchè non comprometta la destinazione comune della cosa e consenta il pari uso da parte degli altri condomini (art. 1102 c.c.).Tuttavia, se il regolamento condominiale contrattuale richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea per apportare modifiche alle parti comuni, l'assenza di tale autorizzazione determina sempre l'illegittimita' della canna fumaria, che va dunque rimossa.
=> Stop alla canna fumaria anche se il regolamento comunale che dispone l'altezza minima risulta successivo alla costruzione.
Nel caso di specie,la condomina ha realizzato la canna fumaria, apportando modifiche ad una parte comune (il lastrico solare), senza chiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.Pertanto, ha violato il regolamento condominiale, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, che all'articolo 8 dispone: 'e' vietato apportare modifiche alle parti comuni '¦. senza regolare deliberazione dell'Assemblea condominiale'.
=> Quando e' lecito appoggiare la canna fumaria sulla facciata del condominio ?
La condomina si e' infatti limitata a informare l'amministratore sulla realizzazione dell'opera, ma non vie' stata successivamente alcuna approvazione da parte dell'assemblea. Per il Tribunale e' dunque legittima la successiva delibera con la quale l'assemblea ha diffidato la condomina a rimuovere la canna fumaria e ripristinare lo stato dei luoghi.