La condivisione di spazi comuni condominiali e' spesso al centro di accese dispute, come nel caso in cui oggetto del contendere sia un giardino condominiale, frequentato da bambini, ed una modifica del regolamento condominiale che garantisce l'accesso a tale spazio comune anche agli animali domestici.
In tali casi come e' possibile contemperare due opposte esigenze e cioe' quella di garantire la sicurezza e la salubrita' di spazi generalmente utilizzati dai bambini, e soddisfare anche le esigenze dei proprietari di animali domestici che rivendicano che sia garantito anche il loro accesso nelle aree comuni?
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Il fatto. Un condomino, padre di una bimba in tenera eta' , impugna la delibera assembleare che aveva apportato una modifica al regolamento condominiale consentendo l'accesso nel giardino condominiale anche ai cani, nel rispetto delle regole di sicurezza ed igiene. Il condomino ha puntualizzato che tale delibera era illegittima contestando:
Il condominio, instaurato il giudizio, si e' costituito sostenendo che la nuova formulazione dell'articolo 26 del regolamento condominiale non modificava la destinazione d'uso dell'area in questione ma permetteva solo l'accesso dei cani nel giardino nel rispetto della sicurezza, del decoro e dell'igiene.L'ente, inoltre, a sostegno dell'assoluta legittimita' della delibera in questione, ha evidenziato che il nuovo articolo 1138 c.c. non vietava di possedere animali domestici, e che il regolamento comunale non poteva trovare applicazione dato che il giardino condominiale, pur essendo un'area privata, non era un'area giochi attrezzata.
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La sentenza. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso del condomino effettuando, tuttavia, alcune importanti precisazioni in merito all'utilizzo delle aree comuni da parte di bambini ed animali domestici.
A tal fine il Giudice evidenzia che il regolamento comunale non e' invocabile poichè l'area in questione non e' uno sp
=> Attenzione a lasciare il cane in condizioni incompatibili con la sua natura
La sentenza. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso del condomino effettuando, tuttavia, alcune importanti precisazioni in merito all'utilizzo delle aree comuni da parte di bambini ed animali domestici.
A tal fine il Giudice evidenzia che il regolamento comunale non e' invocabile poichè l'area in questione non e' uno spazio attrezzato per giochi dei bambini, bensa'¬ un semplice giardino, e che la modifica apportata al regolamento non incide sulla destinazione d'uso dell'area che resta quella di giardino condominiale. La sentenza, inoltre, precisa che “la previgente formulazione del regolamento condominiale non vietava l'accesso ai cani nelle aree condominiali ma ne impediva il transito per la passeggiata igienica, mentre la nuova formulazione consente l'accesso dei cani al giardino nel rispetto delle norme igieniche.
La differenza non e' semplice da apprezzare,nel senso che si e' riformulata la norma chiarendo che i cani possono accedere al giardino sia pure nel rispetto delle norme igieniche, senza tuttavia che sia stata modificata la destinazione a giardino nè la possibilita' di svolgere giochi non molesti”.
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La pronuncia, pur non accogliendo le comprensibili preoccupazioni del ricorrente, il quale teme che l'accesso dei cani nel giardino condominiale possa concretamente compromettere l'igiene e la sicurezza dell'area, suggerisce per evitare un utilizzo improprio del giardino da parte dei proprietari di cani l'installazione di telecamere che rilevi l'uso improprio di tale spazio che legittimerebbero, ove necessario, eventuali azioni civili e penali nei confronti dei proprietari di cani scorretti.
In conclusione, malgrado sia legittima la preoccupazione che in futuro i proprietari dei cani possano utilizzare in modo non appropriato l'area del giardino condominiale, tale circostanza non determina alcun vizio nella delibera impugnata che, fra l'altro, non attua un'innovazione illegittima cosa'¬ come non comporta una modifica della destinazione d'uso del giardino.
Al condo'mino, padre ragionevolmente apprensivo, non resta altro che pagare le spese di giudizio.
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