Il vicino preferisce la condotta minacciosa e aggressiva invece che aprire un legittimo contenzioso, violando la sfera personale e la privacy della vicina. In questo caso si configura un danno non patrimoniale di natura transitoria per lo spavento generato dall'aggressione alla donna.
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'Scatta il danno non patrimoniale al vicino di casa per le minacce e le aggressione avvenute a causa del cane che non smette di abbaiare: il confinante deve rivolgersi al giudice se crede che il fastidio arrecatogli dall'animale abbia superato la normale soglia di tollerabilita' , altrimenti non evita la condanna per lo stato di allarme che il danneggiato prova per sè e per il suo Fido'. Questo e' il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza del 19 ottobre 2017 n. 19676.
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La vicenda. Tizia e Sempronia (madre e figlia) avevano chiesto al Tribunale di Roma la condanna di Caio al risarcimento dei danni per alcuni atteggiamenti ingiuriosi cagionati da questo.
In particolare Caio a partire dal 2009 aveva cominciato ad assumere un comportamento minaccioso e lesivo della privacy rivolto inizialmente nei confronti del cane delle due donne e successivamente allargato alle stesse -minacce di morte, improperi, monitoraggio delle abitudini di vita anche con apparecchiature audio e fotografiche - arrivando al culmine con l'esplosione di due colpi sulla terrazza. Per tali motivi, le attrici chiedevano il risarcimento dei danni pari a 50 mila euro.
Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva che le attrici non rispettavano le regole basilari della convivenza civile in condominio; in particolare, Caio precisava che era lui il soggetto vessato dall'incessante abbaiare del cane.
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Il ragionamento del Tribunale di Roma. Preliminarmente, il giudice ha precisato che in assenza di giudicato penale sulla vicenda, e' stato comunque provato come Caio abbia reagito, seppure a causa di uno stato di malessere dipeso dall'abbaiare del cane evidentemente non risolto bonariamente nell'ambito di reciproci tentativi di soluzione, sparando con una scacciacani.
A riprova di cio' mentre il convenuto in sede di sommarie informazioni aveva affermato di avere sparato un colpo in aria, e' emerso invece come lo stesso abbia puntato la pistola nei confronti di una amica delle attrici (testimone la quale ha visto l'uomo affacciarsi dalla finestra e sparare comunque 'uno sparo dritto di fronte').
Dall'istruttoria di causa, era emerso anche che Caio era talmente esasperato da registrare i guaiti di cane finalizzati a spaventare il cane delle attrici.
Dunque, a parere del giudice, il convenuto anzichè iniziare un contenzioso legittimo finalizzato ad accertate il fastidio arrecato dal cane della vicina (limiti della normale tollerabilita' ), abbia preferito attuare condotte violente ed aggressive al fine di far valere le sue ragioni e con cio' integrando certamente i parametri di illiceita' di cui all'art 2043 cc.
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Ad ogni modo, in mancanza di un giudicato penale e della prova di una una sindrome ansioso-depressiva permanente ai fini del danno biologico, il giudicante ha deciso di liquidare il danno in via equitativa.
In conclusione, con la pronuncia in commento, il Tribunale adito ha accolto la domanda parzialmente, riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale pari a 5 mila euro in favore delle attrici.