Nel condominio in cui vivo lo scorso mese abbiamo cambiato amministratore e quello nuovo ritiene che il modello 770 debba essere inviato dal suo predecessore: chi ha ragione?
La domanda ricorre molto spesso anche nel nostro forum ed è utile dare una risposta chiarificatrice sulla base delle norme vigenti.
Premessa: nessuna norma risponde direttamente al quesito posto, ma l'insieme delle disposizioni attualmente in vigore consente di fornire una risposta precisa alla domanda.
Per rispondere all'interrogativo è necessario verificare chi è il sostituto d'imposta, ossia il soggetto deputato a trattenere una percentuale dell'imponibile della fattura al momento del pagamento al fine di versarlo allo stato quale anticipazione sulle imposte dovute dal percipiente.
L'art. 23, primo comma, d.p.r. n. 600/73 recita:
“Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta”.
La norma parla specificamente del condominio quale sostituito d'imposta.
Passiamo alla comunicazione delle ritenute da inviarsi all'Agenzia delle entrate: tale comunicazione è stata normata dal d.p.r. n. 435/01, il quale, modificando l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 specifica che spetta al sostituto effettuare una comunicazione riguardante le ritenute effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente secondo un modello prestabilito.
Il modello 770, quindi, altro non è che una comunicazione che i sostituti d'imposta devono effettuare all'Agenzia delle entrate indicando una serie di dati riguardanti le operazioni soggette a ritenuta effettuate nell'anno precedente.
Si badi: la norma fa specifico riferimento al sostituto d'imposta: il sostituto, la legge è chiarissima sul punto, è il condominio del quale l'amministratore rappresenta il legale rappresentante.
=> Attività fiscale dell'amministratore di condominio e richiesta di compensi extra
Spetta, quindi, all'amministratore in carica al momento dell'obbligo della comunicazione provvedere a tale adempimento.
Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 1130 n. 5 c.c., l'amministratore è tenuto ad eseguire gli adempimenti fiscali.
Che cosa accade se il passaggio di consegne avviene dopo l'obbligo di invio ma l'amministratore revocato non vi ha adempiuto?
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 1129, ottavo comma, c.c. l'amministratore uscente è tenuto “ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. Insomma spetta a questo inviare il modello 770 se la scadenza avviene prima del passaggio di consegne e se non si adopera, risponde al condominio dei danni (es. sanzioni), fermo restando l'obbligo del nuovo amministratore di riparare alla mancanza, provvedendo all'invio tardivo.
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