Se i beni di proprieta' condominiale arrecano danni ai condo'mini o a terzi, il condominio in qualita' di proprietario e di custode e' obbligato al risarcimento dei danni. Questo e' un principio generale ma la prassi, e' risaputo, presenta innumerevoli sfaccettature, e non sempre il soggetto che incorre in bene di proprieta' condominiale (scala, parcheggio, giardino, viale, etc) difettoso o insidioso puo' ottenere un immediato ristoro dei danni subiti.
=> Caduta dalle scale: niente risarcimento senza la prova del nesso causale tra caduta e stato dei luoghi.
Muovendo da tale considerazione, si coglie l'occasione per ricordare quale onere probatorio incombe sul terzo danneggiato che rivendica la responsabilita' del condominio.
=> Cadono le foglie sul tetto del vicino, nessun risarcimento del danno
Il caso. Tizio, dopo essere inciampato in prossimita' di un edificio riportando lesioni, cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati a causa della caduta in un lucernaio privo di copertura ed incustodito.
Il condominio nega ogni addebito e, pur non negando di essere proprietario e custode di tale bene comune, ha contestato la responsabilita' del danneggiato nel sinistro in questione per il mancato uso della normale diligenza.
In altre parole, secondo il condominio, l'attore poteva accorgersi della mancanza di copertura del lucernaio mentre percorreva il marciapiede in prossimita' dell'edificio, in modo da evitare di incorrervi.