E' risaputo il condominio e' responsabile ex art. 2051 c.c., in quanto custode delle parti comuni, per gli eventuali danni arrecati a terzi. Ma non sempre il condominio puo' risponderne in toto, in quanto puo' accadere che il danno puo' essere evitato magari con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato soprattutto quando questi conosce bene lo stato dei luoghi.
Muovendo da tale considerazione, vediamo quali sono le conclusioni alle quali approda pronuncia di merito che affronta proprio tale ipotesi.
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Il fatto. Tizio, in seguito alla caduta in un parcheggio condominiale a causa di una mattonella sconnessa, cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati in occasione di tale evento.
Il condominio si costituisce contestando la domanda dell'attore e sostenendo che, nelle more del giudizio, in favore dell'attore l'Inail aveva gia' provveduto alla liquidazione dell'indennizzo in itinere.
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