Siamo in un ascensore, si rompe il dispositivo di rallentamento, la cabina si blocca improvvisamente facendoci cadere. Scena gia' vissuta o paura recondita? Auguriamoci non capiti mai, ovviamente; ma possiamo almeno “consolarci” sapendo che e' sempre possibile chiedere il risarcimento dei danni al Condominio, anche quanto il guasto e' dovuto ad un vizio di costruzione dell'ascensore.
E' quanto ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26533 del 9 novembre 2017.
=> Caduta di una bambina nel vano ascensore di un palazzo: ne rispondono anche i proprietari delle altre scale
Gli Ermellini hanno definitivamente condannato il Condominio, in qualita' di custode dell'impianto comune ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni subiti da due signore, in conseguenza della caduta della cabina dell'ascensore condominiale, all'interno del quale le malcapitate si trovavano proprio nel momento del guasto.
La suprema Corte ha respinto le difese del Condominio, che aveva invocato a sua discolpa il “caso fortuito” consistente, a suo dire, nel vizio di costruzione dell'impianto ascensore.
=> La mera disattenzione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.
Secondo l'ente condominiale, la responsabilita' del custode prevista dall'art. 2051 c.c. deve essere esclusa quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo.
E, nel caso di specie, l'incidente occorso alle due condomine sarebbe stato causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore.
Un difetto – a detta del condominio – dovuto ad un vizio di progettazione del vano di fondo corsa, che mai, prima dell'incidente, si era manifestato, nè poteva esse sospettato.
Di opinione contraria, invece, la suprema Corte, secondo la quale il vizio costruttivo non esclude la responsabilita' del condominio.
Il condominio – si legge nella sentenza in commento – e' nel vero quanto assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito e, come tale, esclude la responsabilita' del custode di cui all'art. 2051 c.c.
Tuttavia, spiegano gli Ermellini, “per fatto del terzo deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilita' del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo” (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
=> La manutenzione della societa' esterna non salva il condominio dal risarcimento dei danni.
In altri termini, il fatto del terzo esonera il custode ex art. 2051 c.c. solo laddove la condotta e' di per sè idonea a causare il danno, a prescindere dall'uso della cosa. Il solo vizio costruttivo dell'impianto, da solo, non e' idoneo a configurare gli estremi del caso fortuito ed escludere la responsabilita' del custode.
I giudici di Piazza Cavour hanno dunque confermato la condanna nei confronti del condominio pronunciata dalla Corte d'appello. I giudici del merito non hanno trascurato di considerare la sussistenza delvizio costruttivo, ma, nella fattispecie, l'hanno ritenuta irrilevante, applicando puntualmente iprincipi stabiliti dalla stessa Corte di Cassazione e sopra ricordati.
La sentenza in commento segue un'altra recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017), avente sempre ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da una condomina caduta uscendo dall'ascensore condominiale, a causa del dislivello tra cabina e piano di calpestio. In quella circostanza, la Cassazione ha chiarito che anche la mera distrazione della vittima non integra necessariamente il caso fortuito.
Gli Ermellini sottolineano che il “caso fortuito” ex art. 2051 c.c. deve essere caratterizzato da due requisiti essenziali, negligenza ed imprevedibilita' , entrambi richiesti per poter escludere la responsabilita' del custode.
Il caso fortuito e' dunque quell'evento che non puo' essere previsto e, per giurisprudenza pacifica, puo' essere anche rappresentato da un comportamento colposo della vittima stessa del danno. Tuttavia, l'esclusione della responsabilita' del custode, quanto viene eccepita dal quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile.
avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it