I fatti - I ricorrenti si erano rivolti al Tribunale esponendo che con sentenza del 2006, passata in giudicato, il Condominio era stato condannato a risarcire il danno patito da una bambina caduta nella cassa dell'ascensore, a causa dell'apertura delle porte fuori dal piano in assenza dei meccanismi di sicurezza.
Da tale sentenza derivava la responsabilita' solidale di tutti i condomini, nonostante l'ascensore servisse unicamente una delle quattro scale autonome di cui era composto l'edificio condominiale.
I ricorrenti chiedevano dunque che fosse accertata l'esistenza di un condominio parziale, costituito da quattro palazzine con accessi indipendenti, con conseguente esonero delle altre tre scale dal risarcimento del danno nei confronti della minore.
=> Se un condomino precipita nel vano corsa dell'ascensore chi ne risponde?
La domanda e' stata respinta dal Tribunale; decisione confermata anche dalla Corte d'Appello con la sentenza in commento.
Decisivo, secondo i giudici territoriali, il fatto che i condomini ricorrenti non si siano costituiti nel giudizio concluso con la condanna al risarcimento dei danni del Condominio, nè abbiano proposto ricorso contro tale sentenza, ormai passata in giudicato.
Il Collegio ricorda anzitutto che il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei singoli condomini. Da cio' consegue che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta' di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale.