Il fatto. La conduttrice di un appartamento ubicato al quinto piano di un condominio cita in giudizio l'ente di gestione e la ditta incaricata dallo stesso per il rifacimento della pavimentazione dei lastrici solari, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali sopportati in seguito alla caduta e morte del proprio cane di piccola taglia precipitato al suolo dopo aver attraversato lo spazio vuoto fra la ringhiera del balcone e la pavimentazione.
A sostegno della sua pretesa risarcitoria la proprietaria del cane specifica che in occasione del rifacimento del lastrico solare la ditta incaricata dal condominio aveva provveduto alla rimozione della rete metallica di protezione dello spazio vuoto esistente fra pavimentazione e ringhiera del balcone facilitando, in tal modo, il tragico evento.
In pratica la sfortunata proprietaria del cane ribadiva che la responsabilita' dell'accaduto era addebitabile alla responsabilita' dei convenuti perchè:
a) il parapetto/ringhiera del balcone non rispettava gli standard previsti dalla normativa vigente (soprattutto per quanto riguardava l'ampiezza degli spazi vuoti in virtu' dei criteri previsti dal D.M. 236/1989);
b) ed era stata rimossa in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta incaricata dal condominio la protezione metallica che la stessa attrice aveva collocato in passato per coprire gli spazi vuoti presenti sulla ringhiera consapevole del rischio che tale situazione comportava per i piccoli cani di suoi proprieta' .
Tanto il condominio quanto la ditta esecutrice dei lavori hanno contestato ogni addebito sostenendo il primo che non era stato dimostrato il nesso di causalita' fra le presunte carenze costruttive e la caduta del cane dal balcone, mentre la ditta esecutrice dei lavori ha contestato che nel caso di specie non trova applicazione la normativa invocata dall'attrice, dato che non erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione dello stabile ma era stata rifatta esclusivamente la pavimentazione dei lastrici solari e dei terrazzi che, per definizione, non rientravano nel concetto di intervento di ristrutturazione (per la definizione degli interventi di ristrutturazione si rimanda all'art. 31, lett. d) della legge n. 457/1978).
La sentenza. La sentenza dell'unica sezione civile del Tribunale di Rimini ha respinto le richieste formulate dall'attrice, specificando che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal D.M. 236/1989 all'art. 8.1.8. secondo cui 'il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro' non puo' considerarsi come circostanza idonea, nel caso di specie, a configurare una responsabilita' in capo al condominio ed alla ditta incaricata del rifacimento della pavimentazione dei lastrici solari e dei balconi. (Tribunale di Rimini, sentenza n. 505 del 5.5.2017)
Puntualizza a tal proposito la pronuncia in commento che le prescrizioni previste dal D.M. 236/1989 recante 'Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita' , l'adattabilita' e la visibilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche', adottato in attuazione della legge n. 13/1989 meglio conosciuta come legge per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, riguardano solo gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione.
E' evidente, quindi, che nel caso di specie trattandosi di un edificio condominiale realizzato negli anni settanta e non essendo stato eseguito alcun intervento di ristrutturazione ma solo il solo rifacimento della pavimentazione dei lastrici solari, non puo' essere addebitata alcuna responsabilita' nè al condominio nè tanto meno alla ditta che ha eseguito tali lavori.
In conclusione, ha respinto la richiesta risarcitoria formulata dalla proprietaria del cane non avendo essa dimostrato che l'evento (morte del cane) sia addebitabile ad una condotta omissiva dei convenuti (condominio e ditta esecutrice di lavori di rifacimento della pavimentazione dei lastrici solari).
La proprietaria del cane, sul quale precisa la sentenza grave l'obbligo di custodia dell'animale di sua proprieta' , ben avrebbe potuto ricollocare la rete di protezione alla ringhiera del balcone essendo ben consapevole dell'alto rischio che correva il cucciolo di piccola taglia date le caratteristiche del balcone.