Negligenza ed imprevedibilita' . Sono questi i requisiti che la condotta della vittima di danni causati da cose in custodiadeve possedere per essere qualificata “caso fortuito” ed escludere la responsabilita' del custode.
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25837 del 31 ottobre 2017. Per gli Ermellini i due requisiti devono sussistere entrambi: “La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia puo' costituire un caso fortuito, ed escludere integralmente la responsabilita' del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”.
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La mera disattenzione della vittima, dunque, non integra necessariamente il caso fortuito.
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Il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e' tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Di contro, il giudice non puo' limitandosi a prendere in esame solo la natura colposa della condotta della vittima, ma deve stabilire se tale condotta sia o meno prevedibile o imprevedibile in considerazione della fattispecie concreta presa in esame.E la condotta puo' dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da un condominio, caduto uscendo dall'ascensore condominiale. Per i giudici di merito, il dislivello tra ascensore ed il piano di calpestio rappresenta non “un'insidia”, ma anzi una situazione “ricorrente e probabilissima”.
Pertanto, la causa del sinistro andava individuata nella condotta distratta dello stesso condomino,perchè era suo onere “verificare il piano di calpestio che andava ad impegnare”, tanto pia'¹ alla luce delle sue limitate capacita' deambulatorie.
Insomma, la distrazione sarebbe stata la vera causa dei danni, idonea ad escludere la responsabilita' del condominio-custode.E' proprio su questo punto, pero', che la Cassazione ha bocciato il ragionamento della Corte d'appello.
Il “caso fortuito” e' quell'evento che non puo' essere previsto e, per giurisprudenza pacifica, puo' essere anche rappresentato da un comportamento colposo della vittima stessa del danno.Tuttavia – si legge nella sentenza –l'esclusione della responsabilita' del custode, quanto viene eccepita dal quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento:
La Corte d'appello, invece, ha reputato sussistente il “caso fortuito” prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, senza esaminare se quella condotta potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale o anomala da parte del custode.Cosa'¬ giudicando, ha violato l'art. 2051 c.c., perchè ha ravvisato nella condotta del condomino un caso fortuito, senza indagare sulla sussistenza d'uno dei due elementi costitutivi di tale istituto: la prevedibilita' di quella condotta da parte del condominio-custode.
Soluzione, quest'ultima, non condivisibile, e che – secondo la Cassazione - finisce per condurre ad una sorta di moderno paradosso:
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Soluzione, quest'ultima, non condivisibile, e che – secondo la Cassazione - finisce per condurre ad una sorta di moderno paradosso: