L'Associazione Movimento Consumatori ha promosso un ricorso ex artt. 37 e 140 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) e 669 bis e ss. c.p.c. contro i tre principali operatori del mercato telefonico (Telecom Italia, Fastweb e Wind Tre), contestando loro l'applicazione di un sistema di tariffazione dei corrispettivi dei servizi di telefonia fissa e di quelli offerti in convergenza con essa, basato su una cadenza temporale di 28 giorni/8 settimane anzichè di 30 giorni.
L'Associazione ha assunto a fondamento dei tre ricorsi la violazione dell'art. 3, comma 10, della Delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 252/16/CONS, cosa'¬ come modificato dall'art. 1 della Delibera AGCOM n. 121/17/CONS, ai sensi del quale:
Le tre compagnie non avrebbero rispettato la riferita prescrizione sulla cadenza minima per il rinnovo e la fatturazione dei servizi di telefonia fissa e convergenti, tenendo cosa'¬ una condotta gravemente lesiva dei diritti fondamentali dei consumatori e contraria agli interessi collettivi:
- ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'
- all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta' e
- alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali (diritti rispettivamente sanciti dall'art. 2, comma 2, lett. c), c-bis) ed e) del Codic
L'Associazione ha cosa'¬ richiesto l'inibitoria delle clausole contrattuali reputate in contrasto con la citata Delibera AGCOM, e l'adozione di una serie di rimedi ripristinatori (ossia, misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazione accertate, ivi inclusa la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani).
=> Senza linea telefonica per cinque giorni. Scatta il danno esistenziale.
La decisione del Tribunale: l'interesse ad agire dell'Associazione Il giudice ha in primo luogo respinto le eccezioni sollevate in via preliminare dalle so
=> Senza linea telefonica per cinque giorni. Scatta il danno esistenziale.
La decisione del Tribunale: l'interesse ad agire dell'Associazione Il giudice ha in primo luogo respinto le eccezioni sollevate in via preliminare dalle societa' circa la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire dell'Associazione per la tutela inibitoria collettiva: i tre gestori hanno rilevato che la novella di cui alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (ossia, la legge di conversione del decreto fiscale) ha imposto che tutti i contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica abbiano un ciclo di rinnovo e di fatturazione mensile o di multipli del mese; inoltre,il nuovo art. 19-quinquiesdecies e, piu' precisamente, il nuovo comma 1-ter della l. 2 aprile 2007, n. 40 assegna agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettroniche il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (in scadenza, dunque, il 5 aprile 2018) per adeguarsi alla novella di cui al comma 1-bis della medesima legge n. 40/2007.
In sostanza, l'Associazione ricorrente mirerebbe ad ottenere per via giudiziale quanto invece sarebbe ormai riconosciuto dalla legge.