Una pronuncia di merito, segnalataci dall'Avv. Lina Libertini, si sofferma sulla prescrizione dei crediti derivanti da contratti di somministrazione periodica (luce, gas), affronta il caso di un consumatore che, dopo dieci anni di mancato invio di bollette da parte della societa' somministrante, si vede recapitare una fattura esosa. Cosa succede in tali casi, l'utente puo' chiedere una rateizzazione dell'importo?
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La vicenda. Un consumatore cita in giudizio l'Eni spa, divisione Gas, osservando che per ben dieci anni (dal 2004 al 2014) non aveva mai ricevuto le fatture relative alla somministrazione di gas per la sua utenza domestica, puntualizzando che nonostante la comunicazione alla societa' dei consumi riportati durante gli anni, tramite autolettura, la stessa non aveva mai provveduto a chiedere all'utente l'importo dei consumi.
Solo nell'aprile del 2014 l'Eni chiedeva con fattura dell'aprile 2014 non solo l'importo dei consumi del 2013 e 2014 ma anche i conguagli relativi agli anni che intercorrono fra il 2004 ed il 2010 pari ad un importo complessivo di milletrecento euro.
Preso atto dell'importo piuttosto consistente il consumatore con lettera raccomandata aveva chiesto all'Eni di dilazionare il pagamento dell'importo in 22 rate, la societa' , dal canto suo, si era limitata ad accordare all'utente la dilazione in tre rate dell'importo in questione.
Il consumatore, quindi, nell'atto di citazione ha eccepito la prescrizione di parte del credito vantato dall'Eni, con particolare riguardo alle somme a titolo di conguaglio relative agli anni che intercorrono fra il 2004 ed il 2010, che sono state richieste appunto con la fattura del 2014 e quindi ben oltre il termine di prescrizione breve previsto dalla legge ( 5 anni), insistendo, inoltre, con la richiesta di dilazionare l'eventuale debito esistente a suo carico che verra' accertato nel corso del giudizio.
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La sentenza. La sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli ha accolto le richieste del consumatore soffermandosi sulla disamina del contratto di somministrazione. (Giudice di Pace di Marano di Napoli, 21.6.2017 n. 14591)
Evidenzia il Giudicante che nel caso di specie la vicenda si impernia sugli effetti che scaturiscono dal contratto di somministrazione periodica di servizi (gas nel caso di specie); tale contratto e' caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente dato che il rapporto in questione costituisce un rapporto di durata.
Da tale circostanza, quindi, si evince che ' ogni singola prestazione e' distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando l'intrinseca unita' contrattuale; quindi '¦.
Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con l'ulteriore assoggettamento a prescrizione breve del relativo credito'.
Alla luce di tale ricostruzione, essendo la somministrazione di gas una prestazione periodica con relativa applicazione della prescrizione quinquennale (c.d. prescrizione breve) del credito, la sentenza del Giudice di Pace campano ritiene pienamente giustificata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'attore destinatario della fattura esosa attestante i consumi di gas al centro della vicenda in esame.
Di conseguenza e' stata annullata la fattura del 2014 per quanto concerne i consumi relativi al periodo intercorrente fra il 2004 ed il 2009. Il provvedimento in commento approda a tale conclusione dopo aver constatato che l'Eni, nel corso del giudizio, non ha mai prodotto documentazione o atti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione del diritto di credito vantato.
In altre parole, quindi, l'Eni per legittimare la propria richiesta di credito vantato avrebbe dovuto dimostrare che per i consumi relativi agli anni che intercorrono fra il 2004 ed il 2009, prima della scadenza del quinquennio di compimento della prescrizione, fossero state richieste le somme vantate.
Mancando tale prova, quindi, il Giudice di Pace non ha potuto far altro che decurtare dalla fattura in questione l'importo del debito prescritto pari ad oltre novecento euro; pertanto l'Eni puo' solo legittimamente pretendere, con la fattura del 2014, la somma di circa trecento settanta euro pari ai consumi di gas riportati dall'attore negli anni che intercorrono fra il 2010 ed il 2014, dato che per tale credito non e' ancora maturata la prescrizione quinquennale applicabile, come appena precisato, ai contratti di somministrazione aventi ad oggetto prestazioni periodiche.
La pronuncia, inoltre, ha accolto anche la richiesta di rateizzazione richiesta del consumatore per il residuo debito nel rispetto di quanto stabilito dalle Condizioni generali del contratto che impone al somministrante l'obbligo di emettere bollette bimestrali per le utenze domestiche.
In merito al diritto del consumatore di avere notizia dei suoi consumi tramite bollette bimestrali, e' intervenuta l'Autorita' garante dell'Energia Elettrica e del Gas che con delibera n. 148/2006, ha modificato l'art. 13, comma quinto, della delibera n. 200/1999, sostituendolo con il seguente comma 'Salvo diverso accordo fra le parti, il corrispettivo dovuto e' suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate non cumulabili, hanno una periodicita' corrispondente a quella di fatturazione.
L'informazione sulla possibilita' di ottenere la rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile'.
Tenendo conto delle regole stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, e che nel caso di specie il periodo di mancata fatturazione si e' protratto per cinque anni, pari a sessanta mesi, il Giudice ha accolto anche la richiesta di rateizzazione avanzata dall'attore che dovra' pagare il residuo debito nei confronti dell'Eni gas in 24 rate mensili.
All'Eni non resta altro che incassare la sconfitta e provvedere al pagamento di tutte le spese di giudizio.
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Giudice_di_Pace_di_Marano_di_Napoli__21.6.2017_n._14591.pdf