La liberalizzazione del mercato per la fornitura dei servizi di energia elettrica e gas, se da un lato ha reso pia'¹ trasparente l'offerta originariamente assoggettata ad un vero e proprio regime di monopolio, d'altra parte ha dato vita ad una vera e propria guerra fra le varie compagnie che offrono tali servizi con tariffe spesso solo apparentemente pia'¹ vantaggiose lasciando spesso sbigottiti i consumatori che ricevono fatture dai nuovi gestori senza aver mai sottoscritto un contratto.
Il fatto
Una consumatrice cita in giudizio una compagnia erogatrice dei servizi di luce e gas che aveva tentato di erogare tali servizi mai voluti nè richiesti dall'attrice ed in totale assenza di un valido contratto, chiedendo che il giudice disponga l'annullamento delle fatture emesse dalla compagnia e la condanna della societa' a risarcire i da
Una consumatrice
La sentenza del Giudice di Pace di Pisa. La sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 624 dello scorso 25 luglio ha accolto la domanda dell'attrice (consumatrice), respingendo invece la domanda riconvenzionale e per lite temeraria formulata dalla compagnia convenuta.
(In tema di erogazione di luce e gas si segnala il seguente contributo in tema di obbligo delle compagnie di emettere periodicamente le bollette: Senza bolletta per tre anni. Chi eroga il servizio e' obbligato alla fatturazione periodica dei consumi)
Nella ricostruzione effettuata dal provvedimento in commento, infatti, si evince in modo chiaro che:
(In tema di erogazione di luce e gas si segnala il seguente contributo in tema di obbligo delle compagnie di emettere periodicamente le bollette: Senza bo
Nella ricostruzione effettuata dal provvedimento in commento, infatti, si evince in modo chiaro che:
- Non e' mai intercorso nessun contratto fra l'attrice e la compagnia convenuta e che la prima ha esercitato il diritto di ripensamento nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
- Malgra
In base alla ricostruzione di tali circostanze il giudicante ha riconosciuto il di
In base alla ricostruzione di tali circostanze il giudicante ha riconosciuto il diritto dell'attrice ad ottenere un risarcimento del danno, tenendo conto del comportamento di assoluta malafede adottato dalla compagnia che ha dato esecuzione ad un contratto mai perfezionatosi.
La sentenza, inoltre, aderisce ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che rimette al prudente apprezzamento del giudice il diritto del consumatore ad essere risarcito nel momento in cui sia rimasto vittima dei meccanismi prodotti dall'attivita' seriale dei fornitori di servizi non richiesti, tenendo conto che costoro spesso operano al solo fine di sottrarre clienti alla concorrenza ricorrendo ad artifici di ogni tipo.
(In tema di bollette a conguaglio per i consumi di energia elettrica annullate perchè comunicate con ritardo ingiustificato vedasi: Bolle
(In tema di bollette a conguaglio per i consumi di energia elettrica annullate perchè comunicate con ritardo ingiustificato vedasi: Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”)
In conclusione, quindi, il principio che si evince dalla sentenza de
In conclusione, quindi, il principio che si evince dalla sentenza del Giudice di Pace pisano e' quello di garantire il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'utente che si sia visto erogare servizi di luce e gas mai effettivamente richiesti alla nuova compagnia ed in base ad un contratto che non si e' mai perfezionato.
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Alla compagnia che ha agito in assoluta malafede, quindi, non resta altro che annullare le fatture emesse, risarcire il danno non patrimoniale subito dall'utente e pagare infine anche le spese di giudizio.
=> Il diritto di recesso, breve panoramica
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