Una nuova voce di costo, non legata ai propri consumi, costituita da quegli oneri di sistema che devono essere assicurati per legge, ma cui le societa' del mercato elettrico non riescono piu' a far fronte a causa del mancato pagamento delle bollette.
Diverse aziende di fornitura elettrica hanno infatti attraversato momenti di profonda crisi, al punto che qualcuna e' stata costretta a cessare definitivamente l'attivita' , quando si sono ritrovate a dover versare alle imprese distributrici gli oneri fatturati ai consumatori ma non incassati.
Per porre rimedio a tale situazione si e' immaginato di introdurre un meccanismo sostanzialmente simile a quello previsto per il pagamento del canone RAI: l'inserimento in bolletta di una parte degli insoluti - sul cui ammontare complessivo, teniamo a precisare, non vi e' in realta' alcuna certezza.
La Deliberazione n. 50/2018 dell'Autorita' dell'energia, delle reti e dell'ambiente Di certo c'e' invece che, conil provvedimento del 1° febbraio 2018, recante Disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema, l'ARERA ha recepito l'orientamento emerso in una serie di pronunce della giurisprudenza amministrativa, le quali hanno affermato che l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali: in particolare, in sede di ricorso promosso dalle aziende fornitrici contro precedenti deliberazioni dell'Autorita' dell'energia che imponevano ai venditori la prestazione di garanzie anche a copertura degli oneri generali di sistema in favore delle imprese distributrici, il giudice ha sottolineato che la legge pone in capo ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l'Autorita' non avrebbe il potere di eterointegrare il contratto di trasporto mediante un sistema di garanzie che pone a carico dell'utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali.
Nel negare poi che le aziende distributrici abbiano il potere di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema, il giudice amministrativo ha invece riconosciuto la legittimita' della regolazione dell'Autorita' nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all'impresa distributrice; cio' in quanto e' «soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore»<
Nel negare poi che le aziende distributrici abbiano il potere di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema, il giudice amministrativo ha invece riconosciuto la legittimita' della regolazione dell'Autorita' nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all'impresa distributrice; cio' in quanto e' «soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore» (Tar Lombardia, nelle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, in adesione peraltro all'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016).
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Con espresso riferimento alla Deliberazione n. 50/2018, l'ARERA ha pertanto chiarito che «il provvedimento riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge.
In particolare, il riconoscimento individuato dall'Autorita' per i soli distributori e' parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema gia' da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo cosa'¬ a tali soggetti la possibilita' di operare nel mercato dell'energia».
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La contrarieta' delle associazioni dei consumatori A fare da controaltare alle reazioni positive dell'Associazione dei grossisti e rivenditori di energia e di alcune aziende del mercato libero, si sono sollevate immediatamente le dure critiche delle associazioni giusconsumeristiche: Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori,sottolinea come le compagnie del mercato elettrico dispongano gia' di tutti gli strumenti per ottenere il pagamento dei morosi, fino al distacco della fornitura, e che una tale delibera si tradurrebbe sostanzialmente in un disincentivo a portare avanti le procedure di recupero crediti direttamente nei confronti dei 'furbetti' della bolletta.
E aggiunge che sarebbe di gran lunga piu' credibile e concreta la proposta di eliminare alcuni oneri di sistema gia' presenti in bolletta, oppure l'innalzamento della soglia di reddito per la fruizione del bonus elettrico, rispettoalle propagandistiche ed irrealizzabili promesse di drastici tagli alle aliquote IRPEF, lanciate da varie formazioni politiche nella campagna per le elezioni del 4 marzo.
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La misura viene giudicata altrettanto inaccettabile da Federconsumatori,«un ennesimo regalo alle aziende elettriche, che gia' hanno beneficiato della futura abolizione del mercato tutelato».
Le difficolta' delle aziende nel processo di riscossione dei crediti viene cosa'¬ scaricata, ingiustificatamente, sui consumatori - oltretutto su quelli virtuosi, che pagano regolarmente le loro bollette-, mentre non si pare tenere conto di altri aspetti fondamentali, anche drammatici, a partire dalla crescente poverta' energetica nel nostro Paese, che colpisce quasi l'8% della popolazione.
Tuttavia, anche a seguitodei chiarimenti forniti dall'Ufficio Stampa dell'ARERA, circa l'assenza di dati numerici certi, occorrera' attendere per valutare piu' correttamentela portata delle nuove disposizioni e la loro conseguente incidenza sui consumatori.
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Deliberazione_1febbraio2018_50-2081.pdf