Una fattura di circa sessantacinquemila euro per consumi idrici. L'amministratore di condominio puo' ritenersi ritenersi responsabile per non aver comunicato prontamente ai condomini l'accaduto? Vediamo come risolve la questione il Tribunale di Livorno, con sentenza del 11.1.2018, n. 40
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La vicenda. Un condominio cita in giudizio l'amministratore per vederlo condannare, a titolo di responsabilita' professionale, ad un danno di oltre ottantanovemila euro. Deduce il condominio che l'amministratore sarebbe responsabile per aver avvisato, con un ritardo di circa due anni dell'esistenza di una fattura, emessa dalla societa' che eroga l'acqua, dell'importo di circa sessantacinquemila euro attestante i consumi idrici del complesso condominiale a conguaglio per il periodo 2003-2010.
A parere del condominio attore, quindi, l'amministratore era responsabile dei danni patiti per aver informato l'ente di gestione non solo in netto ritardo, ma anche per aver provveduto, senza esserne autorizzato, a riconoscere il debito del condominio sottoscrivendo un'istanza di rateizzazione omettendo, in tal modo, di attivare la procedura di consumo anomalo previsto dalla Carta del servizio idrico integrato.
Secondo il condominio tale omissione avrebbe precluso la possibilita' di verificare il corretto funzionamento del contatore comune nonchè l'entita' della somma contestata per il consumo d'acqua riportato.
Secondo l'attore, quindi, il comportamento omissivo adottato dall'amministratore che ha addirittura suggerito ai condomini di non attivarsi per il pagamento della fattura, ha esposto il condominio alla necessita' di intraprendere un'azione cautelare per scongiurare da parte della societa' la sospensione della fornitura d'acqua.