La delibera dell'assemblea di condominio che boccia il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore, puo' essere considerata illegittima per eccesso di potere e quindi impugnata dai condo'mini che avevano votato favorevolmente?
La domanda che poniamo e' frutto dell'enorme mole di quesiti che spesso vengono posti sul nostro forum da amministratori e condo'mini.
Il senso del quesito non va trovato nella convinzione che l'Autorita' Giudiziaria possa ribaltare le decisioni legittime di un organo sovrano, quanto piuttosto che possa eliminare le prese di posizione non conformi a legge; prese di posizione che, artatamente imbastite, hanno come scopo quello di bloccare la gestione della compagine.
Sindacato dell'Autorita' Giudiziaria sulle delibere condominiali ed eccesso di potere: sono queste le due nozione intorno alle quali ruota la soluzione al quesito posto in principio.
Impugnazione delibere e poteri del giudice adito
Fino a che punto i giudici investiti della valutazione della legittimita' della delibera possono spingersi nella valutazione del suo contenuto?
Al riguardo e' costante quell'orientamento interpretativo che pone rigidi paletti ai poteri giudiziali. Per la Cassazione, l'Autorita' Giudiziaria puo' valutare la legittimita' (quorum, forme verbalizzazione, procedimento convocazione, legittimita' deleghe, conflitto d'interessi, ecc.) delle delibere, ma non il merito, ossia il loro contenuto.
In tal senso e proprio in relazione alla delibera approvativa di un rendiconto, la Corte nomofilattica ha avuto modo di affermare che “il sindacato dell'autorita' giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non puo' estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volonta' dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimita' .
Ne consegue che non e' suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c., l'operato dell'assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla approvazione in sede di rendiconto di spese che si assumano superflue” Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).
Come per molti altri argomenti, anche per questo e' possibile rintracciare delle eccezioni.
La prima riguarda la competenza: e' evidente che se ad essere contestata e' la competenza dell'assemblea a prendere determinate decisioni, la valutazione della legittimita' dell'operato dell'assise non puo' sfuggire al sindacato dell'Autorita' Giudiziaria. Si tratta dei casi di nullita' della delibera per incompetenza.
Puo' poi accadere che l'assemblea sia formalmente legittimata a decidere su un argomento, ma lo faccia nel modo errato? La risposta e' positiva e tale vizio puo' prendere il nome di eccesso di potere.
=> Delibere condominiali viziate da eccesso di potere, alcuni chiarimenti
Nozione di eccesso di potere della delibera condominiale
La giurisprudenza, cui bisogna guardare per fornire una nozione in merito, afferma che l'eccesso di potere e' “ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perchè in tal caso il giudice non controlla l'opportunita' o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” (Cass. n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005)” (Cass. 18 settembre 2012, n. 15633).
Un concetto difficile da generalizzare con un esempio e che quindi necessita di una valutazione caso per caso.
L'ipotesi della bocciatura del rendiconto, ad avviso dello scrivente, nella misura in cui non sia motivata o comunque supportata da adeguati elementi di fatto e giuridici, potrebbe essere considerata viziata da eccesso di potere.
In tal caso, in ragione delle regole disciplinanti l'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetterebbe al condomino che contesta la bocciatura provare in giudizio l'arbitrio dell'assemblea e quindi, nella sostanza, anche la giustezza del rendiconto.
Per cercare di chiarire con maggiore incisivita' , potrebbe essere viziato da eccesso di potere il deliberato di bocciatura di un rendiconto che rispetto al preventivo non abbia alcun scostamento relativo a spese approvate, se non nella loro misura pia'¹ alta e dovuta maggiori consumi.