Chi e' solito parcheggiare la propria autovettura molestando i vicini, cioe' impedendo agli stessi di fare altrettanto, rischia la censura: cioe' l'ordine di inibizione della condotta per il proseguo, oltre che la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, eventualmente, arrecati.
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Si tratta, infatti, di una ipotesi di 'molestia possessoria', per la cui configurazione basta la volontarieta' del fatto, funzionale alla consapevolezza di diminuire il godimento del bene da parte dell'altro compartecipe, ovvero di modificarne o limitarne l'esercizio.
Non occorre, viceversa, che sia dimostrato il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo, nè la consapevolezza dell'autore dell'aggressione di aver violato la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso (cfr. Cass. 01/12/2000, n. 15381; e di recente Cass. 07/01/2016, n. 107).
In fatto. La signora Tizia ha proposto nei confronti
In fatto. La signora Tizia ha proposto nei confronti della propria vicina di casa (tale Mevia) un'azione di spoglio per la reintegra nel possesso dei due posti auto sotto la tettoia da lei realizzata all'interno dello spazio comune. La signora Mevia, invero, era solita lasciare la propria autovettura innanzi le due autovetture parcheggiate, cosa'¬ da impedirne la uscita. Il giudice del secondo grado, esaminando i fatti oggetto della contestazione, ha ravvisato una molestia possessoria imputandola alla medesima convenuta.
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La sentenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza in disamina (23 maggio 2016, n. 10624), ha pero' riesaminato la vicenda ricollocandola in un ulteriore ambito giuridico, ovvero nell'alveo di cui all'articolo 1102 codice civile. Secondo tale precetto il partecipante alla comunione non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Le concrete modalita' di godimento della cosa comune, desumibili dall'art. 1102 c.c., assurgono, dunque, a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attivita' con le quali uno dei compossessori comproprietari unilateralmente introduca una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri (Cass. 2110711988, n. 4733). Nello specifico, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino e' stato ritenuto soggetto al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Da cio' consegue che il compartecipe, che abbia utilizzato la cosa comune oltre i limiti della propria quota, non solo non e' in grado di invocare l'usucapione ma anche la tutela possessoria del potere di fatto esercitato, siccome la stessa opera si rivela, di fatti, incompatibile con l'altrui possesso (Cassazione civile 25/11/1995, n. 12231).
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Conclusione. Pertanto, deve considerarsi che la condotta del comproprietario, consistente nell'occupazione - mediante il parcheggio della propria autovettura - di una porzione del cortile comune in modo da impedire ad altro comproprietario di fare accesso o di uscire dalla rispettiva area di sosta - posta in essere da Mevia - , configura un abuso (ovvero, nella specie, una turbativa del possesso), poichè preclude all'altro comproprietario - Tizia - di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facolta' .