Il mancato rispetto del termine perentorio di 18 mesi per il trasferimento della residenza, se giustificato dal verificarsi di un fatto di causa di forza maggiore, non puo' giustificare la revoca del beneficio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Un contribuente, dopo aver usufruito dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa previsti dall'art. 1 nota II bis allegato A del DPR 131/1986, si vede notificare un avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in seguito alla revoca del beneficio in questione ed all'applicazione dell'aliquota corrispondente. Il contribuente impugna dinanzi alla Commissione tributaria provinciale tale avviso, che respinge il ricorso.
Lo stesso contribuente impugna tale pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale che gli ha dato ragione ritenendo che il mancato rispetto del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza in altro comune, quando sussiste una causa di forza maggiore (mancato sfratto dell'inquilino che occupa l'immobile), non puo' rappresentare motivo per la revocadel beneficio fiscale precisando che il termine di diciotto mesi non possa essere considerato perentorio.
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L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione tributar
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale ricorrendo in Cassazione che, invece, a sorpresa respinge il ricorso.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, riportandosi ad una precedente pronuncia, ha precisato che 'l'art. 2 del D.l. 7.2.1985 n. 12 ( convertito in legge n. 118 del 1985) richiede per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di 18 mesi dall'acquisto; detto trasferimento elemento costitutivo del beneficio richiesto '¦..rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi pero' tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione' (Cass. sez. V, 7.6.2013, n. 14399).
In base a tale valutazione, secondo la Cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata dall'Agenzia delle Entrate aveva correttamente applicato tali principi nel momento in cui aveva disposto che il mancato rispetto del termine perentorio di diciotto mesi previsto dalla legge per il trasferimento della residenza nell'immobile per il quale il contribuente ha beneficiato del beneficio fiscale in questione, non poteva considerarsi condizione sufficiente per revocare lo stesso precisando che:
- il termine in questione ha natura meramente ordinatoria,
- e che nel caso di specie non era stato possibile per il contribuente trasferire la sua residenza perchè l'inquilina che occupava l'immobile, malgrado lo sfratto e l'esecuzione per il rilascio, si rifiutava di liberare l'abitazione sostenendo di essere affetta da particolari patologie che ne rendevano impossibile il trasporto.
Secondo la Cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale aveva correttamente valutato la questione nel momento in cui aveva verificato che il mancato rispetto del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza del contribuente che aveva goduto del beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, non era avvenuto per causa a lui imputabile ma bensa'¬ per causa di forza maggiore.
Il contribuente, infatti, aveva dimostrato che malgrado i tre tentativi di accesso all'immobile, avvenuti ad un paio di mesi di distanzi l'uno dall'altro, era stato impossibile accedere all'abitazione acquistata occupata, suo malgrado, dall'inquilina recalcitrante allo sfratto, e solo ed esclusivamente per tale ragione non aveva potuto trasferire la sua residenza nell'immobile acquistato rispettando il termine di cui si discorre.
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In base a tali considerazioni la Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che il contribuente, quindi, cosa'¬ come accertato dalla sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata, ha diritto a continuare a godere di tale beneficio puntualizzando che il termine previsto dalla legge ha solo natura ordinatoria ed il suo mancato rispetto, per causa di forza maggiore non imputabile al soggetto che ha goduto del beneficio, non puo' giustificare la revoca dello stesso.
In pratica i dieci mesi occorsi al contribuente per liberare la casa acquistata dall'occupazione dell'inquilina, non possono essere considerati come comportamento colpevole del contribuente e non possono costituire la ragione per la revoca del beneficio fiscale goduto.
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