Il gestore di un bar e conduttore del relativo immobile in condominio e' privo della legittimazione attiva a impugnare la delibera con cui l'assemblea decide la presentazione di un esposto contro i rumori molesti causati dall'esercizio della suddetta attivita' .
=> Conduttore e impugnazione delibera condominiale
=> Omessa convocazione e impugnazione ai fini dell'invalidita' della delibera
La vicenda. La societa' avente in gestione un bar all'interno di un immobile facente parte di un fabbricato condominiale decide di impugnare la delibera mediante la quale l'assemblea aveva deciso di presentare un esposto alle autorita' competenti per ottenere un provvedimento di chiusura anticipata dell'attivita' .
L'assemblea lamentava, in particolare, il verificarsi di schiamazzi all'interno e all'esterno del locale, musica ad alto volume e rumori dovuti allo smaltimento della differenziata durante l'orario notturno.
Si costituisce il Condominio eccependo genericamente l'insussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, nonchè l'improcedibilita' dell'azione.
La sentenza. Il Tribunale rigetta l'impugnativa ex art. 1137 c.c. per carenza di legittimazione attiva dell'attore (Trib. Padova n. 10.4.2015).