La vicenda. Tizio, proprietario di appartamento, aveva proposto ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in accoglimento dell'impugnazione formulata da Caio, aveva dichiarato la nullita' della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Benevento per difetto di litisconsorzio necessario.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la richiesta di Tizio contro Caio per sentire condannare quest'ultimo ad eliminare le cause della caduta d'acqua dal balcone dell'unita' immobiliare di sua proprieta' sul sottostante balcone di proprieta' di Tizio.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di Tizio, aveva condannato Caio ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU per l'eliminare il denunciato inconveniente.
Tuttavia la Corte d'Appello di Napoli, accertava, che i parapetti aggettanti dei balconi dell'edificio, per loro forma, materiali e colore, avevano la funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e percio' rientravano tra le parti comuni ex articolo 1117 c.c., di proprieta' di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comma 1 c.p.c. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione.
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Parapetti e cornicioni. Rientrano nell'ambito dei muri condominiali di cui al terzo comma dell'articolo 1117 codice civile anche i parapetti posti alla sommita' dell'edificio, svolgendo funzione di coronamento dell'intero stabile, le cui spese di riparazione debbono essere ripartite tra i condo'mini ex articolo 1123 codice civile; pertanto, la spesa per la debita manutenzione rimane un affare comune e va imputata ai condo'mini secondo la regola generale posta dall'articolo 1123 codice civile, per cui la stessa deve essere sostenuta dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se, invece, le opere di manutenzione del muro di che trattasi riguardano un edificio autonomo o il muro risulta funzionale solo a un gruppo di condo'mini (ipotesi del condominio parziale) allora la spesa relativa deve essere ripartita secondo il criterio previsto dal comma 3 dell'articolo 1123 codice civile, a carico solo di costoro, in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.
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Principi giurisprudenziali. Per orientamento consolidato giurisprudenziale, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, ne' essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo cosa'¬ elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624).
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Litisconsorzio necessario. In materia di ripartizione delle spese condominiali comuni sussiste il litisconsorzio necessario tra i condomini. Cio' significa che il giudice, nel pronunciarsi sul merito della questione prospettata, e' condizionato dalla presenza di tutti i soggetti aventi diritto.
Nel caso in cui questi non siano stati chiamati in causa, egli deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Nella materia di cui sopra tale litisconsorzio necessario vale per tutti i gradi di giudizio, dunque anche in appello; il rischio, altrimenti, sarebbe quello di iniziare piu' cause con il medesimo oggetto, cause che potrebbero generare giudicati contrastanti. 'Se la decisione viene resa nei confronti di piu' condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poichè per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualita' di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimita' della deliberazione per alcuni e della sua invalidita' per altri'. (Cass. n. 8727 del 15 Aprile 2014).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Preliminarmente, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che l'accertamento effettuato dal giudice del merito secondo cui il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio (quale, nella specie, quello operato dalla Corte d'Appello di Napoli, alla tregua delle risultanze della CTU) costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita' se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Cio' premesso, l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c., n. 3, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza 'inutiliter data' (In tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11109 del 15/05/2007).
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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e per l'effetto ha confermato la pronuncia della Corte Territoriale.