La vicenda. Tizia con atto di citazione impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la delibera adottata dall'assemblea del Condominio. L'attrice affermava che tale delibera era illegittima nella parte in cui aveva disposto la ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprieta' anche per le parti dei balconi visibili dall'esterno, in quanto detti balconi, come previsto anche dall'art. 7 del regolamento condominiale, appartenevano per l'intero ai proprietari dei piani ai quali accedevano. In primo grado, il tribunale adito rigettava l'impugnazione.
In secondo grado, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame; in particolare, la Corte bolognese osservava che il riferimento contenuto nell'art. 7 del regolamento del condominio alla 'manutenzione delle finestre e balaustre dei balconi', posta a carico dei rispettivi proprietari, doveva intendersi effettuato nei limiti della descrizione della proprieta' comune, che, all'art. 2, contemplava, tra l'altro, tutte le parti costitutive dell'edificio e i suoi accessori, richiamando, in ogni caso, le previsioni dell'art. 1117 c.c.
In considerazione, poi, della tutela che l'art. 4 dello stesso regolamento accordava all'estetica ed alla simmetria esterna dell'edificio, una corretta interpretazione sistematica del citato art. 7, secondo il giudice del gravame, induceva a ritenere che tale norma non poteva riferirsi alle parti esterne dei balconi, le quali, acquistando rilievo sotto il profilo estetico-funzionale nei riguardi della facciata, erano da considerarsi comuni.
Ad avviso della Corte di Appello, pertanto, svolgendo le parti esterne dei balconi, oggetto di delibera, una funzione estetica estesa all'intero edificio, del quale accrescevano il pregio, ed essendo, quindi, parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c., la spesa per la relativa riparazione doveva ricadere a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno. Avverso questa pronuncia, la condomina ha proposto ricorso per cassazione.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella vicenda in esame si controverte in materia di balconi aggettanti, i quali, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unita' immobiliare.
Detto cio', ai fini della risoluzione del problema in oggetto, secondo gli ermellini occorre verificare se l'intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprieta' esclusiva dal titolare dell'appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini.