L'esistenza di un provvedimento amministrativo che assente ai lavori edili in corso d'opera e' elemento sufficiente ad escludere la possibilita' di esercitare, da parte di chi si ritiene molestato nel possesso, la cosa'¬ detta azione di manutenzione nel possesso.
Due le nozioni cui e' necessario guardare per fornire una risposta e comprenderne il significato: manutenzione del possesso e quella di concessione edilizia (locuzione ormai priva di reale connotazione giuridica).
Azione di manutenzione
L'azione e' disciplinata dall'art. 1170 del codice civile a mente del quale chi ha il possesso di un immobile (o un'universalita' di mobili) e vede questa sua condizione molestata puo' agire contro l'autore entro un anno dalla turbativa per chiedere la manutenzione del suddetto possesso.
Per possesso, come ricorda l'art. 1140 c.c., s'intende la situazione di fatto corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.
Se sono proprietario di un bene posso domandare che sia tutelato il possesso sul medesimo; allo stesso modo se sono titolare di una servita'¹, ecc.
In tal senso si e' espressa, fin da tempi remoti, la giurisprudenza secondo la quale “l'azione di manutenzione presuppone nel soggetto passivo della molestia un possesso in senso tecnico, come definito dall'art. 1140, cioe' un potere di fatto sulla cosa che si manifesti in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale”. (Cass. 16 marzo 1960, n. 533).
=> Installazione del cancello automatico e turbativa di possesso.
Che cosa deve intendersi per molestia ai fini dell'attivazione dell'azione in esame?
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione e' costante nel ribadire che la molestia di cui riferimento l'art. 1170 c.c. “si rivolge contro l''attivita' ' di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo” (Cass. 30 settembre 2016, n. 19586).
Sono titolare di una servita'¹ di passaggio e il proprietario del fondo servente frappone ostacoli ad un sereno e pacifico esercizio: posso agire con un'azione di manutenzione del possesso.
Non e' sufficiente essere possessori per potere esercitare l'azione di manutenzione. Come specifica il secondo comma dell'art. 1170 c.c., infatti, l'azione e' data se:
La pacificita' del possesso e la sua durata, quindi, paiono essere fondamentali.
Tuttavia, chiosa l'ultimo periodo della norma in esame “qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione p
Tuttavia, chiosa l'ultimo periodo della norma in esame “qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata”.
Come dire: anche chi e' divenuto possessore a seguito di un'azione di spoglio puo' puoi invocare la manutenzione del possesso, ove la sua azione (magari inizialmente clandestina) sia stata seguito da un possesso pacifico.
Fondamentale ai fini della riuscita dell'azione e' la sussistenza, in capo al molestatore, dell'animus turbandi, ossia della volontarieta' del fatto, “tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneita' a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalita' di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarieta' del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto”. (Cass. 27 dicembre 2004, n. 22414).
Provvedimenti edilizi amministrativi e possesso
Nella linguaggio comune si fa riferimento alla concessione edilizia (un tempo realmente esistente) per individuare i provvedimento amministrativi edilizi che autorizzano l'esecuzione di opere. Primi su tutti si pensi al permesso di costruire.
Qual e' il rapporto tra questo provvedimento autoritativo e l'azioni di manutenzione del possesso.
L'esecuzione di un'opera assentita e' condizione sufficiente per bloccare l'azione? Come dire: siccome la pubblica amministrazione l'ha autorizzata essa e' sicuramente lecita?
La risposta e' negativa: la riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'animus turbandi, per l'esperibilita' dell'azione di manutenzione del possesso di un edificio molestato dalla violazione delle distanze legali, non e' escluso dall'ottenimento della concessione edilizia da parte dell'autore della turbativa, rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi (Cass., Sez. 2^, n. 11404 del 12/11/1998)” (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3901).
Insomma l'amministrazione pubblica valuta i profili edilizio urbanistici, non quelli privatistici, la cui tutela e' rimessa al giudice civile su istanza delle parti interessate.