Una sentenza del Giudice di Pace di Roma affronta un tema ben conosciuto dai consumatori ossia quello delle cosiddette 'bollette pazze' emesse a fronte della somministrazione di gas ed energia elettrica che, spesso a causa del il cattivo funzionamento del sistema di rilevamento, attestano consumi esorbitanti rispetto ai consumi medi di un'utenza che usufruisce del servizio per uso domestico.
Nel caso di specie il giudicante condannato la societa' che gestisce il servizio di somministrazione domestica del gas per aver fatto ricorso ad una pratica ingannevole nel momento in cui ha fornito all'utente informazioni inesatte, incomplete e non veritiere in merito alla fatturazione dei consumi divenendo, pertanto, inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Il fatto. Un utente si vede recapitare una bolletta per il consumo di gas pari a circa 1.200 euro relativa al conguaglio dei consumi per il periodo che intercorre fra 2.11.2014 ed il 19.10.2015. Preso atto dell'importo smisurato della fattura il consumatore contesta l'assoluta incongruita' dei consumi rispetto a quelli medi riportati fino a quel momento.
Tuttavia la societa' , malgrado i tempestivi reclami dell'utente, non offre alcuna spiegazione e con atteggiamento arrogante e minaccioso si limita a chiedere il pagamento dei consumi fatturati senza offrire alcun chiarimento in merito: alle modalita' di calcolo utilizzate, nonchè riguardo alla fatturazione dilatata e fondata su un calcolo presuntivo dei consumi che non tiene conto dei dati forniti dal consumatore tramite autolettura.
=> Maxi bolletta del gas? I consumi non possono essere presunti.
La sentenza del Giudice di Pace di Roma. La sentenza del Giudice di Pace di Roma, accoglie la domanda del consumatore ed effettua una dettagliata ricostruzione delle modalita' di calcolo dei consumi alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (AEEG).
Evidenzia a tal proposito che il fornitore di un servizio (gas o energia elettrica) 'che dovendo emettere fatture non dispone di dato di consumo reale, e' legittimato a calcolare la quantita' di energia erogata attraverso stime. Tale procedura e' regolata dall'art. 5 della delibera AEEG n. 200/1999 e la stima e' effettuata in base ai consumi storici del cliente'.
La stessa delibera dell'AEEG stabilisce che se l'utente vuole evitare una fatturazione presuntiva deve effettuare di prima persona la lettura del contatore e comunicare il dato al proprio fornitore.
L'art. 3.4 di tale delibera, inoltre, stabilisce che l'autolettura e' valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai suoi consumi storici. (A proposito di bollette inviate in ritardo vedasi: Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo 'ingiustificato')
Evidenzia, sempre la sentenza n. 27699 dello scorso 18 agosto, che per le eventuali richieste di rettifica di fatturazione formulate dall'utente la delibera 333/2007 fissa in 90 giorni il termine entro cui devono essere soddisfatte le rettifiche di fatturazione, mentre la delibera n.152 del 2006 individua una serie di obblighi informativi gravanti sul venditore allo scopo di assicurare la trasparenza dei documenti di fatturazione.
Tali criteri, osserva il Giudice di pace romano, sono stati puntualmente disattesi dalla societa' fornitrice di gas che non solo ha ignorato i reclami tempestivamente proposti dal consumatore venendo meno all'obbligo previsto dalla delibera n.200/1999 dell'AEEG, ma soprattutto ha ignorato i dati forniti dal cliente tramite autolettura dall'utente emettendo una fatturazione con consumi esorbitanti rispetto ai consumi medi storici dell'utente.
(In tema di bollette anomale e di nuove regole da seguire dal 1° luglio 2016 vedasi:
Dal 1° luglio, per le bollette anomale contestate, il distacco della fornitura di luce e gas sara' pia'¹ difficile)
Pertanto, dopo aver ricostruito le regole previste dalle varie delibere dell'Autorita' per l'energia e il gas nei contratti di somministrazione di energia e gas, il Giudice di Pace di Roma evidenzia che nel caso di specie la societa' convenuta e' incorsa nella violazione degli artt. 20-25 del Codice del Consumo, dato che la stessa ha posto in una pratica ingannevole in quanto ha fornito al consumatore informazioni inesatte, incomplete e non veritiere riguardo ai criteri seguiti nella fatturazione dei consumi.
La societa' che somministra gas, infatti, ha completamente ignorato i dati forniti dall'utente attraverso l'autolettura e non ha mai dato riscontro ai reclami formulati dallo stesso ed agli inviti a verificare correttamente la quantita' di energia erogata.
Pertanto la sentenza, dopo aver accertato che la fattura non e' assolutamente congrua rispetto ai consumi medi storici, e dopo aver preso atto che la compagnia del gas non e' riuscita a fornire la prova dell'adempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ha condannato quest'ultima al pagamento del danno patrimoniale subito dal cliente pari, fra l'altro, all'importo della somma fatturata erroneamente.
Alla societa' convenuta, a tal punto, non resta altro che incassare la sonora sconfitta e pagare le spese di giudizio.
=> Cosa fare se si riceve una bolletta luce o gas esageratamente esosa?