Qual e' il valore legale che si puo' attribuire ad un fax?
In alcune circostanze la legge parifica il fax ad una forma di comunicazione certa degli atti cosa'¬ inviati.
Ma al di la' di questi casi, sui quali ci soffermeremo pia'¹ avanti, come valutare la comunicazione a mezzo fax
Telefax
Partiamo dalla definizione di telefax. Il vocabolario della lingua italiana lo definisce come quello strumento “che permette una trasmissione di immagini a distanza, attraverso la rete telefonica, in un tempo rapidissimo o addirittura in tempo reale.
Molto comune la forma accorciata fax per indicare sia l'apparecchio (comprare un fax; un fax portatile), sia, pia'¹ spesso, il messaggio inviato o ricevuto tramite l'apparecchio stesso: mandare, ricevere un fax; un (tele) fax di prenotazione” (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani on-line).
In ambito processuale e' pacificamente ammessa l'utilizzazione del fax quale strumento di comunicazione che rende certa la ricezione del documento.
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Un esempio ci aiutera' a comprendere meglio questa affermazione.
Si pensi alla comunicazione degli atti da parte della cancelleria nei procedimenti civili.
L'art. 136, secondo comma, del codice di procedura civile specifica che le comunicazioni del cancelliere (es. di depositi, ecc.) dev'essere di regola eseguita:
a) mediante consegna al destinatario che ne rilascia ricevuta;
b) mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto anche della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il terzo comma del medesimo articolo specifica che “salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica”.
Valore legale nei rapporti tra privati
La Corte di Cassazione e' orientata nel senso di estendere il valore legale della comunicazione a mezzo fax nell'ambito dei rapporti processuali anche al di fuori di essi.
In un arresto del 2013 gli ermellini ebbero modo di affermare che “una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, e' perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia percio' avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli.
Sara' suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla' (Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 30/03/2012).
Il principio enunciato da tale ultima pronuncia in relazione alla comunicazione di atti del processo e' da ritenere applicabile anche alle comunicazioni a mezzo telefax al di fuori del processo” (Cass. 9 gennaio 2013 n. 349).
Tale presa di posizione e' sicuramente stata recepita dal legislatore in relazione a particolari comunicazioni tra le parti.
Si pensi all'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio, che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., puo' essere sicuramente effettuato a mezzo fax.
Certo, resta il dubbio dell'eccezione strumentale del destinatario che potrebbe tentare di neutralizzare la validita' della comunicazione affermando di non aver ricevuto quanto dedotto dall'altra parte. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, non basta la mera affermazione, rendendosi necessaria la dimostrazione di questa circostanza.
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