Un impianto di messa a terra realizzato a “regola d'arte”, garantisce protezione, sia per le persone che per gli impianti, dai contatti indiretti, da tensioni elettriche di qualsiasi origine, impedisce l'accumulo di elettricita' statica e previene scariche elettrostatiche dannose per apparati elettronici e di telecomunicazione. Ma chi deve eseguire il controllo?
Gli impianti elettrici in condominio -In un edificio condominiale sono presenti sia gli impianti elettrici delle singole unita' immobiliari che un impianto generale a servizio dell'intero condominio.
Pur se indipendenti fra loro, almeno ipoteticamente, in realta' sono strettamente correlati e l'eventuale difetto o malfunzionamento di un impianto privato puo' interferire sugli altri provocando incidenti non irrilevanti.
Al fine di evitare simili casi, l'amministratore condominiale puo' sollecitare i proprietari delle unita' abitative ad adeguare i propri impianti alle norme di sicurezza vigenti.
Tuttavia, mentre gli impianti pia'¹ recenti possono, con opportuni interventi, garantire adeguati livelli di sicurezza, i vecchi impianti non sempre possono essere migliorati, costituendo una potenziale fonte di pericolo.
In tal caso e' opportuno sottoporre gli impianti pia'¹ datati ad una serie di controlli e verifiche da affidarsi ad un progettista o installatore: ricordiamo che la legge 46/1990 prescrive che i lavori di installazione, manutenzione, riparazione e ampliamento di qualunque parte dell'impianto elettrico, debbano affidarsi unicamente ad imprese od operatori abilitati.
Partendo da un progetto adeguato, l'installatore e' tenuto a realizzare un impianto a “regola d'arte” e al termine dei lavori dovra' rilasciare una “dichiarazione di conformita' ” che ne attesti la corretta installazione, sollevando da ogni eventuale responsabilita' l'amministratore di condominio.
L'impianto di “messa a terra” - Questo si compone di un conduttore che collega le masse ad una serie di dispersori (o picchetti) che disperdono, nel terreno sottostante l'edificio, quella corrente che potrebbe provocare anche la folgorazione di un soggetto che accidentalmente entrasse in contatto con una massa metallica in tensione; questa massa e' definita “massa estranea” perchè non fa parte di un impianto o di un apparecchio elettrico ma, in particolari circostanze, puo' diventare un pericoloso conduttore di elettricita' (esempio di massa estranea sono le tubature metalliche dell'acqua che entrano dalla strada in un edificio).
La messa a terra di protezione, infatti, non interessa solo l'impianto elettrico, ma tutti gli altri impianti e parti metalliche dell'edificio, dalle tubazioni all'impianto idraulico, dalle travi all'impianto di riscaldamento e cosa'¬ via, in modo che tutto l'edificio risulti messo in sicurezza anche nel caso dovesse essere investito da un fulmine.
Laddove la messa a terra e' correttamente collegata alle masse e presenta anche un interruttore differenziale che interviene in caso di guasto, allora potra' garantirsi la dispersione nel terreno:
Cosa prevede la normativa - Il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 ha modificato il procedimento per la denuncia e la verifica degli impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici negli ambienti di lavoro.
I condomini sono considerati comunque tali, anche laddove non vi fossero rapporti di lavoro dipendente in senso stretto; pertanto occorre comunque garantire l'incolumita' di coloro che, a vario titolo, dovessero prestare la propria opera (addetti alla manutenzione degli impianti, ditta di pulizia, ecc.).
I condomini sono considerati comunque tali, anche laddove non vi fossero rapporti di lavoro dipendente in senso stretto; pertanto occorre comunque garantire l'incolumita' di coloro che, a vario titolo, dovessero prestare la propria opera (addetti alla manutenzione degli impianti, ditta di pulizia, ecc.).
In caso di incidenti riconducibili a malfunzionamento degli impianti, il responsabile e' da ricercarsi nel proprietario e/o amministratore, laddove egli non dimostri di aver fatto il possibile per evitare il cattivo funzionamento.
Uno degli obblighi ai quali l'amministratore deve rispondere e' quello della verifica e manutenzione periodica (due/cinque anni a seconda della tipologia) dell'impianto di terra (e dell'impianto di protezione dai fulmini, ove esistente) da parte di Enti autorizzati (Organismi Abilitati o ASL/ARPA). Non sono valide le verifiche effettuate da liberi professionisti o imprese installatrici.
Il Datore di Lavoro e/o amministratore, deve conservare il verbale di verifica per poter dimostrare in caso di ispezione o di incidente sul luogo di lavoro di aver ottemperato al D.P.R. 462/01.
La norma CEI 64/8, art. 542.2, regolamenta il tipo (rame) e la profondita' di installazione dei dispersori i quali, subendo fenomeni di essiccamento e/o congelamento, non devono vedersi aumentare la resistenza di terra.
I dispersori si distinguono in arti
I dispersori si distinguono in artificiali, per cui intenzionali (corpo metallico installato dall'uomo per la messa a terra), e naturali, di fatto (quelli che per scopi non inerenti alla messa a terra, adempiono comunque anche a questa funzione).
La CEI 64/8, inoltre, indica per convenzione la sezione dei conduttori di protezione a 2,5 mmq (con protezione meccanica), 4 mmq (senza protezione meccanica).