Nel condominio in cui vivo abbiamo deciso di revocare l'amministratore in carica: poichè questo era sordo rispetto alle nostre richieste abbiamo utilizzato la procedura di autoconvocazione.
In pratica dopo che glielo abbiamo chiesto nei modi indicati dalla legge abbiamo convocato noi la riunione: la revoca e' passata 'per un soffio', ma si e' subito posto un problema.
Uno degli assenti, infatti, qualche giorno dopo ci ha detto che procedura di convocazione era irregolare perchè la convocazione era stata sottoscritta da persona diversa dai richiedenti assemblea ed ha preannunciato battaglia legale. Ha ragione?
Autoconvocazione dell'assemblea condominiale
Nel caso in cui il condominio sia dato in amministrazione (anche ad un
Nel caso in cui il condominio sia dato in amministrazione (anche ad uno dei condo'mini), l'autoconvocazione di un'assemblea straordinaria e' possibile solamente ricorrono determinate condizioni dettate dal primo comma dell'art. 66 disp. att. c.c., che recita:
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puo' essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
Almeno due condo'mini che rappresentino quanto meno 166,67 millesimi devono sottoscrivere una richiesta indicando l'ordine del giorno. Per la certa decorrenza dei termini e' bene che tale richiesta sia inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o se consegnata a mano che sia controfirmata dal destinatario (l'amministratore o un suo collaboratore).
A partire da questa data l'amministratore ha dieci giorni di tempo per convocare l'assemblea. Si badi:
a) l'amministratore puo' e non deve dar seguito alla richiesta;
b) l'amministratore, eventualmente, e' tenuto a convocare l'assemblea entro 10 giorni, ma non e' necessario che l'assemblea si svolga in questo termini.
Quanto a quest'ultima specificazione e' bene comunque tenere presente che lo svolgimento non dev'essere fissato molto in la' nel tempo per evitare di frustrare la ratio dell'istituto, che e' quella di consentire la riunione dei condo'mini per discutere su quanto richiesto.
Qualora l'amministratore decidesse di non convocare o tardasse rispetto ai termini testè indicati, v'e' la possibilita' di attivare la cosa'¬ detta procedura di autoconvocazione.
In tal caso, recita l'inciso finale dell'art. 66, primo comma, disp. att. c.c.:
'Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione'.
La norma fa specifico riferimento ai 'detti condo'mini' ossia a quei comproprietari che si sono attivati sottoscrivendo la richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria. E' su di essi che la legge ha posto la legittimazione a convocare, in virta'¹ della facolta' esercitata con la petizione comunicata all'amministratore.
Di conseguenza, la convocazione da parte di soggetti non sottoscrittori della predetta richiesta dev'essere considerata una violazione di legge, pia'¹ nello specifico una violazione nella procedura di (auto)convocazione, come tale contestabile dai condo'mini dissenzienti ed astenuti entro trenta giorni dalla decisione e da quelli assenti entro il medesimo termine decorrente, pero', dalla comunicazione del verbale.
Nel caso del nostro lettore, quindi, forse meglio fare tutto daccapo.
=> Nomina di un nuovo amministratore e revoca del precedente
=> Quali sono gli effettivi poteri di conduzione dell'assemblea in capo all'amministratore condominiale?