Puo' capitare che le auto parcheggiate lungo la strada prendano fuoco e che il condominio prospiciente la via riporti dei danni. Per comprendere a chi domandare il risarcimento, occorre approfondire il concetto di circolazione stradale e di assicurazione obbligatoria; inoltre bisogna sceverare diversi casi. Vediamo quali.
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Veicolo che sosta su area pubblica. La legge considera i danni prodotti da un veicolo in sosta su di un'area pubblica(ovvero su di un'area ad essa equiparata) alla streguadi danni derivanti dalla circolazione stradale.Pertanto, qualsiasi sinistro provocato durante la circolazione –compresa,dunque, anche la sosta – risulta coperto dalla garanzia assicurativa (C.Cost. 82/1969) .
In particolare, il regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui Codice delle assicurazioni private , dispone che: «Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate» [3] .
Sono tali le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.In linea di principio, quindi, gli eventuali danni provocati dalle fiamme alla facciata condominiale, agli infissi ed ai terrazzi, risultano coperti dalla RCA del proprietario dell'automobile. In proposito, si rendono necessarie alcune precisazioni.
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Incendio doloso – atti vandalici. La compagnia assicuratrice non e' tenuta a risarcire il danno alla facciata condominiale qualora provi che l'incendio e' scaturito per caso fortuito o per fatto doloso di un terzo.
L'esempio pia'¹ ricorrente e' quello del piromane che appicca il fuoco alle auto in sosta.Se la compagnia assicurativa dimostra la condotta dolosa del terzo e' esonerata dal ristoro del danno patito.La ratio e' la seguente: i danni cagionati dall'incendio doloso non sono eziologicamente connessi alla circolazione stradale.
In buona sostanza, difetta il nesso causale ed in ragione di cio' l'assicurazione e' esonerata dal corrispondere l'indennizzo, sia nei confronti dell'assicurato che verso i terzi danneggiati(nel nostro caso, il condominio).
La giurisprudenza ha sostenuto che il nocumento subito da un immobile (ad esempio, l'annerimento della facciata e il danneggiamento degli infissi) a causa dell'incendio di un veicolo posteggiato lungo la via, non possa considerarsi un evento prodotto dalla circolazione stradale, salvo che si dimostri il nesso causale tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l'incendio(Cass. 5032/2000).
In altre parole, per ottenere il risarcimento e' necessaria la dimostrazione del nesso eziologico con uno specifico avvenimento relativo alla circolazione(Cass. 16895/2010); infatti, nel caso in cui sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso, l'assicurazione non risponde.
RCA obbligatoria e danni da circolazione – compresa la sosta.Per comprendere appieno quanto sopra esposto, occorre indagare la ragione giustificativa della RCA. Il codice delle assicurazioni private (art. 122 d. lgs 209/2005) prevede l'assicurazione obbligatoria, istituita originariamente dalla legge 990/1969.Essa mira a tutelare il proprietario e il conducente del veicolo dalle richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi durante la circolazione.
La polizza suddetta, dunque, garantisce sia il titolare del mezzo che i terzi che subiscano ingiustamente un danno .
Ecco spiegata la natura obbligatoria della copertura assicurativa.Ut supra ricordato, il concetto di circolazione comprende la sosta su aree pubbliche(o equiparate).
L'assicuratore, pertanto, deve risarcire il danno provocatoai terzi derivante dall'incendio del veicolo in sosta (Cass. 3108/2010), purchè non ricorra il dolo di terzi o il caso fortuito.
Quindi, nel caso del condominio danneggiato dalle fiamme, la compagnia assicuratrice deve risarcire la compagine condominiale per i danni arrecati alla facciata.
Per contro, qualora il fatto non si verifichi durante la sosta su aree pubbliche, perchè ad esempio il mezzo e' posteggiato su un'area privata non aperta alla circolazione del pubblico, il danno non si considera prodotto durante la circolazione e la RCA non e' tenuta ad alcun indennizzo.
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Polizze contro incendio. I contratti assicurativi contro l'incendio tutelano il proprietario del veicolo sia nel caso del fuoco appiccato da terzi sia nell'ipotesi delle fiamme propagatesi per un corto circuito o simili.
Si tratta di una polizza assicurativa distinta dalla RCA “base”, la quale risarcisce solo nel caso in cui il danno sia riconducibile alla circolazione.
Per essere garantiti nei casi in cui l'incendio si propaghi quando l'auto sia parcheggiata in aree private o equiparate o nelle ipotesi di incendio appiccato da terzi (cosiddetti “atti vandalici”), occorre stipulare un apposito contratto.
Del pari e' opportuno concludere un contratto assicurativo contro l'incendio anche a tutela del proprio fabbricato, sia esso privato che condominiale.
Incendio accidentale - indipendente dal dolo di terzi.Nella circostanza in cui le fiamme scaturiscano per altre cause rispetto al dolo, (ad esempio per un difetto di manutenzione), il soggetto responsabile e' il proprietario del veicolo, il quale puo' rivalersi sulla propria compagnia assicuratrice.
Infatti, l'art. 2054 c.c. dispone che il titolare del bene sia tenuto al ristoro del danno – avvenuto durante la circolazione - salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
In buona sostanza, se il proprietario fornisce la prova liberatoria, e' esonerato dall'obbligazione risarcitoria.Si considera caso fortuito l'appiccamento doloso del fuoco.
Secondo la giurisprudenza, infatti, «la condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica o ad essa equiparata, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile , in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all'impiego di mezzi straordinari, integrando un rischio generico della vita di relazione, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalita' »(Cass. 2092/2012).
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava proprio un veicolo posteggiato vicino ad un condominio, le cui fiamme avevano distrutto un locale commerciale.
Responsabilita' del proprietario del mezzo incendiato e danni al condominio. Come diffusamente illustrato, la sosta del veicolo integra circolazione, pertanto si applica l'art. 2054 che ritiene il proprietario del mezzo responsabile dei danni.
Tuttavia si applica anche l'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio. «Il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde, in relazione al titolo di responsabilita' previsto dall'art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell'incendio del proprio autoveicolo solamente in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta» (Cass. 2092/2012).
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Conclusioni.Le fiamme provenienti da un veicolo in sosta possono danneggiare significativamente la facciata condominiale, rendere inservibili le tapparelle, distruggere le tende sui terrazzi e via discorrendo.
In buona sostanza, si tratta di danni arrecati sia a beni comuni (la facciata) sia a cose di proprieta' esclusiva (finestre e terrazzi).
In queste circostanze, come bisogna agire per ottenere il ristoro del danno patito? Alla luce di quanto sopra esposto emerge che:
se l'incendio
e' accidentale, risponde il proprietario del veicolo (art. 2054 c.c.), il quale a sua volta puo' chiamare in garanzia l'assicurazione;
se l'incendio e' doloso, non risponde il proprietario del veicolo (in quanto trattasi di caso fortuito) e neppure la RCA (in quanto trattasi di atto vandalico, escluso dalla copertura assicurativa obbligatoria di base).
- se il piromaneresponsabile del fatto viene identificato, si potra' agire contro di lui per il ristoro del danno patito;
- in caso contrario, per i danni riportati al condominio, rispondera' la polizza del fabbricato (qualora sia stata stipulata).