Come vanno le cose se a pignorare i canoni di locazione e' Equitalia? I canoni di locazione di chi? E perchè? E, soprattutto, come?
Diamo qui una breve guida sul tema, rinviando ovviamente alla lettura integrale dei testi e agli approfondimenti con un legale per l'analisi del caso concreto e la decisione circa le azioni future.
Noi qui considereremo la posizione del terzo conduttore e non quella del debitore. Infine precisiamo che considereremo la prima fase, quella della notifica del primo atto al terzo conduttore dell'immobile.
Pignoramento presso terzi e canoni di locazione in generale
Premettiamo allora che siamo nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi; di cosa si tratta?
E' il pignoramento che i creditori, rimasti insoddisfatti e muniti di titolo esecutivo, possono attivare non nei confronti del proprio debitore, ma nei confronti di un terzo che al debitore deve qualcosa (somme e/o beni).
Beninteso, il debitore rimane il debitore; il terzo, se effettivamente deve qualcosa al debitore, dovra' consegnarla al creditore. Ovviamente non per semplice richiesta del creditore, ma per ordine di un giudice.
Si dovra' quindi instaurare una procedura affinchè il tutto si svolga in contraddittorio tra le parti, ognuno possa cioe' dire la sua; una procedura giudiziale, cioe' con la garanzia di un giudice; questi alla fine emettera' l'ordine di pagamento o assegnazione.
I canoni di locazione sono una di quelle somme che il creditore puo' pignorare con la procedura di pignoramento presso terzi.
=> Il conduttore terzo pignorato non puo' essere costretto a proseguire la locazione
Se cioe' il creditore viene a sapere che il debitore loca un immobile ad altri, puo' rivolgersi a questi con la notifica di un atto di pignoramento.
Pignoramento di canoni di locazione da parte di concessionari della riscossione
La procedura per il pignoramento presso terzi valevole per tutti i creditori e' quella disciplinata, in particolare, dagli artt. 543 e ss., c.p.c.
Quando il creditore e' Equitalia, ci sono delle differenze.
Alla procedura ordinaria di cui al codice di procedura civile si aggiunge quella prevista dal DPR 602 del 1973 (contenente le 'Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito'). Infatti le norme ordinarie regolano la procedura di pignoramento presso terzi da parte del concessionario, in quanto compatibili e non derogate dal DPR 602 (v. art. 49).
Procedura speciale del pignoramento dei canoni di locazione da parte del concessionario
La sezione del DPR dedicata alla materia e' nell'ambito del titolo II.
In questo caso il titolo esecutivo e' il ruolo (cioe', ex art. 10, DPR, 'l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario') e le funzioni generalmente affidate agli ufficiali giudiziari sono demandate agli ufficiali della riscossione.
Quanto al pignoramento di fitti e pigioni (cioe', in sostanza, i canoni dovuti per i contratti di locazione i corrispettivi dovuti per il contratto di affitto), e' prevista una preliminare fase stragiudiziale: il DPR prevede infatti la notifica di un atto che contiene 'l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.'
=> Locazione di un bene sottoposto a pignoramento. Chi riscuote i canoni?
Se il terzo non ottempera all'ordine di pagamento 'si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.'
In tal caso il pignoramento riguarda solo il fitti e pigioni scaduti e non corrisposti, mentre nel successivo art. 72-bis e' prevista il pignoramento presso terzi di tutte le somme dovute, dunque non solo di quelle scadute.
Prevede infatti l'art.72-bis, che 'L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.'
Inoltre, anche in questo caso, se il terzo non ottempera all'ordine di pagamento 'si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.'
Contro tali atti e' possibile esperire opposizione.
Con riferimento al terzo, il codice di procedura civile oggi parla prima di semplice 'invito' a rendere la dichiarazione (e cioe' nell'atto di pignoramento, dove la citazione e' rivolta solo al debitore) e solo nel caso in cui la dichiarazione del terzo non arrivi, di notifica per una specifica udienza.
Prima di procedere con l'atto di pignoramento di cui agli artt. 72 e ss., il concessionario puo' inoltre chiedere al terzo l'indicazione stragiudiziale in forma scritta dei beni e/o delle somme da lui dovute; in tal caso il terzo ha (almeno) trenta giorni di tempo per rispondere; se non lo fa e' soggetto ad una sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate (v. art. 75-bis).