La questione. Tizia con citazione proponeva azione risarcitoria in merito ai danni subiti nel proprio immobile, sito al primo piano dello stabile, causate dalle lavorazioni eseguite a partire dal 2011 e consistiti in demolizione di corpi di fabbrica esistenti e successiva riedificazione.
Nella vicenda, il proprietario committente ebbe ad affidare l'appalto alla Societa' Beta che successivamente appaltava alla societa' Gamma; poi fallita quest'ultima ebbe ad affidare direttamente o indirettamente singole lavorazioni, fra le altre, alle societa' oggi convenute.
Sicchè la domanda e' rivolta nei confronti della Societa' beta indicata quale societa' che ebbe ad eseguire le demolizioni e gli scavi e della Societa' Alfa che aveva curato le opere speciali di fondazione.
Per tali motivi, l'attrice chiedeva l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2050 c.c. e la condanna delle societa' che avevano svolto le attivita' di demolizioni e scavi.
Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose. L'art. 2050 c.c. prevede che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. La norma si riferisce sia alle attivita' pericolose tipizzate, nel codice o in leggi speciali, sia a quelle che siano comunque tali per la loro attitudine a produrre un rischio (attivita' pericolose atipiche).
Sul punto la giurisprudenza di legittimita' annovera fra le attivita' pericolose non solo quelle qualificate pericolose dal TU di Pubblica sicurezza ma anche quelle che comportano la rilevante possibilita' di verificarsi del danno.
Difatti la giurisprudenza e' particolarmente rigorosa nella prova liberatoria richiesta, per cui si arriva a sostenere che si tratta di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva o, quantomeno, aggravata.
La giustificazione dell'aggravamento di colpa di cui alla norma sta nel fatto che in caso di attivita' pericolose vi e', appunto, un pericolo intrinseco e, quindi, chi svolge l'attivita' deve farlo con una maggior cautela rispetto ad una attivita' non rischiosa.
In particolare, si sottolinea che “in tema di responsabilita' per esercizio di attivita' pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attivita' e l'evento dannoso, con onere della prova incombente al danneggiato; pertanto, qualora un evento dannoso sia imputabile astrattamente a pia'¹ soggetti e, essendo certo che il responsabile del sinistro sia uno solo, non si riesca ad individuare, in concreto, che abbia posto in essere il comportamento produttivo di danno, non trova applicazione la norma dell'art. 2055 c.c., la quale presuppone che il fatto lesivo sia imputabile a pia'¹ persone” ( Cass. n. 3424/2012).
Il ragionamento del Tribunale di Milano. Nel caso di specie, il giudice adito ha da subito precisato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimita' : “ai fini della responsabilita' per attivita' pericolose di cui all'articolo 2050 del c.c., costituiscono attivita' pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilita' del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attivita' esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza” (Cass 8688/2009, Cass 10.02,2003 n. 1954).
Premesso cio', dall'istruttoria di causa, era emerso che le societa' convenute non avevano depositato in atti i contratti sulla base dei quali le medesime era state incaricate delle lavorazioni nel cantiere di cui e' causa, sa'¬ da poter individuare quali fossero le esatte lavorazioni alle medesime commissionate.
Dalle considerazioni esposte, considerata la natura e l'entita' delle demolizioni, l'importanza e l'invasivita' degli scavi per le nuove fondazioni e il contesto urbano in zona confinante con adiacenti e preesistenti fabbricati, il Tribunale ha rilevato che la prova del nesso causale fra l'attivita' del cantiere e i danni subiti fosse di competenza del danneggiato, mentre le imprese (succedutesi nel tempo) dovevano dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni.
Sul punto, occorre evidenziare che la presente causa era stata preceduta da una ATP affidata all'ingegnere il quale evidenziava, nell'immobile di parte attrice, la presenza di numerose cavillature e crepe che risultavano documentate dalle foto allegate alla relazione che erano state ritenute collegate alle attivita' complessivamente svolte nell'area dei lavori in oggetto.
Sul punto, il CTU ha evidenziato la compatibilita' delle crepe con le attivita' di cantiere.
Pertanto, il CTU ha concluso per la riconducibilita' di parte dei danni dell'appartamento alla attivita' di demolizione e di scavo (essendo venuti meno le strutture di contrasto alla spinta generata dalla volta a confine con il cantiere la quale forma il calpestio del piano rialzato della Via dei lavori dalla demolizione del muro di confine).
Per meglio dire, secondo il Ctu i danni nell'appartamento dell'attore erano stati prodotti dalle attivita' di demolizione e di scavo delle due imprese, cosa'¬ come individuato documentalmente nel cantiere.
Il principio. Alla luce delle considerazioni esposte l'attivita' deve rendere non semplicemente possibile ma probabile un evento dannoso, in relazione alla natura e ai mezzi impiegati. E il danneggiato deve solo provare il nesso causale.
Pertanto 'in ambito di lavori edili spetta il risarcimento dei danni causati da attivita' pericolose”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milanocon la sentenza n. 9180 del 12 settembre 2017 in alla merito responsabilita' derivante dall'esercizio di attivita' pericolose. In conclusione, il tribunale ha condannato le societa' convenute, in solido tra loro e con ripartizione interna al 50%, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 8.675,00 oltre rivalutazione e interessi secondo il criterio di calcolo di cui a Cass SSUU 1712/1995 dal momento dei danni e sino alla presente sentenza e interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo saldo.