Per trarre una soluzione concreta al quesito ci poniamo una domanda altrettanto pratica.
Ed invero, il conferimento da parte dell'amministratore di un incarico ad un ingegnere al fine di provvedere alla verifica delle condizioni di staticita' dell'immobile e alla elaborazione di un progetto che preveda come ripristinare i 'luoghi' postula una'attivita' conservativa', che puo' porre in essere senza bisogno dell'autorizzazione assembleare, oppure trattasi di 'opera di straordinaria amministrazione', che, laddove non ratificata assemblearmente, ricada in suo sfavore?
=> Legittima l'affidamento dei lavori alla ditta individuata da una commissione ristretta di condomini
Il caso. Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di pagamento di una parcella emessa da parte di un tecnico (Tizio) a seguito della redazione di un progetto edile nei confronti di un condominio locale.
Il mandato per lo svolgimento dell'attivita' era stata rilasciato dall'ex amministratore ed aveva ad oggetto la redazione di un parere 'all'esito del quale valutare la possibilita' di effettuare opere di consolidamento strutturale di un maschio murario dell'edificio'.
Secondo il giudice di primo grado l'incarico conferito dall'allora amministratore al tecnico in questione configurerebbe un 'atto di straordinaria amministrazione non compreso nei poteri di rappresentanza ex lege di cui all'art. 1130 c.c., in quanto relativo ad opere di manutenzione straordinaria ex art. 1135 n. 4 c.c.'.
Tizio, invece, ha sostenuto che 'la verifica delle condizioni di staticita' dell'immobile e la elaborazione di un progetto che preveda come ripristinare e' attivita' conservativa del bene e non certo opera di straordinaria amministrazione', rientrante - come tale - tra le attribuzioni dell'Amministratore tenuto, ai sensi dell'art. 1130 n. 4 c.c., a 'compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio'.