“In materia di locazione, il contratto d'affitto e' da ritenersi valido anche se il proprietario ha omesso di allegare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape).”. Questo e' il principio di diritto espresso del Tribunale di Milanocon la sentenza n. 5308 dell'11 maggio 2017 in materia di validita' del contratto di locazione.
=> APE falsa. Condannato per truffa il venditore/costruttore
=> Attestato di Prestazione Energetica. Facciamo chiarezza.
La questione. La ricorrente Tizia (locatrice) aveva intimato sfratto di morosita' nei confronti di Caia (conduttrice) per il mancato pagamento di € 3.600,00 corrispondenti ai canoni di locazione riferiti al periodo intercorso tra maggio e settembre 2016.
Avverso tale richiesta, Caia si e' opposta alla convalida eccependo l'invalidita' del contratto per mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
La certificazione energetica. Lo scopo primario della normativa dettata in tema di efficienza energetica degli immobili e' quello di stabilire le condizioni e le modalita' per migliorare la prestazione energetica degli edifici, intesa questa come la quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione.
Il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha portato radicali modificazioni al Dlgs 192/2005 con cui era stata data attuazione alla direttiva comunitaria che disciplinava il rendimento energetico nell'edilizia al fine di allineare la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi.